11.07.2024 Icon

Accordo di assegnazione della casa familiare trascrivibile anche senza autentica notarile

Una recente pronuncia del Tribunale di Bologna ha stabilito l’interessante principio per cui non è necessaria l’autentica notarile per la trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita con il quale si prevede l’assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario principale del figlio minore, non essendovi un trasferimento di diritti reali sugli immobili ma solamente un diritto personale di godimento, soggetto a trascrizione facoltativa e non obbligatoria.

La fattispecie presa in esame dai Giudici bolognesi ha riguardato un caso di separazione tra coniugi in sede di negoziazione assistita: nell’accordo, autorizzato dalla Procura presso il Tribunale di Bologna, i coniugi avevano previsto che la casa famigliare sarebbe stata assegnata alla madre collocataria principale del figlio minore.

L’autografia delle firme sull’accordo veniva certificata dai rispettivi avvocati ai sensi del disposto dell’art. 5 comma 2 d.l. n. 132/2014 e veniva richiesta la trascrizione dello stesso ai fini e per gli effetti dell’assegnazione della casa familiare. Il Conservatore dei RR.II accettava la richiesta di trascrizione con riserva, in quanto ravvisava, ai sensi dell’art 2674 bis c.c., gravi e fondati dubbi per la trascrizione sulla base di un accordo di negoziazione assistita privo dell’autentica del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La parte istante proponeva reclamo davanti il Tribunale di Bologna al fine di ottenere l’eliminazione della riserva apposta a detta formalità: con il reclamo l’istante sosteneva che l’avvocato fosse l’unico soggetto abilitato – ai sensi dell’art 5 d.l. 132/2014 – ad autenticare l’accordo raggiunto tra le parti in sede di negoziazione assistita, anche alla luce dell’equiparazione prevista dall’art. 6 comma 3 l. 162/2014 tra l’accordo di negoziazione assistita e i provvedimenti giudiziali.

Il Conservatore dei RR.II., richiamando la pronuncia della Cassazione 1202/2020, ribadiva la necessità dell’apposizione di un’autentica notarile in quanto l’atto comportava un trasferimento immobiliare.

Il Tribunale di Bologna, accogliendo il reclamo della parte istante, riprendeva quanto statuito dalla Cassazione con sentenza 1202/2020, affermando che fosse “ragionevole dedurre che la clausola dell’accordo di negoziazione assistita che prevede l’assegnazione della casa familiare sia trascrivibile, come è previsto dall’art.337 sexies e.e. comma primo “.

Per i Giudici bolognesi “Nel caso di trascrizione di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, che non comporta il trasferimento di diritti reali su immobili (…), si ritiene che la certificazione dell’autografia delle firme da parte degli avvocati prevista dall’art. 5 comma 2 DL 132/2014 e soprattutto l’espressa equiparazione dell’accordo di negoziazione assistita ai procedimenti giudiziali prevista dall’art. 6 comma 3 DL 132/2014, unitamente alla considerazione che l’assegnazione della casa familiare, oltre a non comportare l’attribuzione di un diritto reale su un immobile ma di un diritto personale di godimento, è soggetta a trascrizione facoltativa, non obbligatoria, siano indici normativi sufficienti a far ritenere che l’accordo di negoziazione assistita possa essere trascritto ai fini e per gli effetti dell’assegnazione della casa familiare, senza necessità di alcun altro adempimento, e in particolare senza necessità di autentica notarile” (Tribunale di Bologna – sez. I – decr. 15/05/24).

A tale conclusione il Tribunale di Bologna è pervenuto anche in base al rilievo che l’assegnazione della casa familiare, contrariamente ad altro accordo che preveda l’attribuzione di diritti reali su immobili, fa parte del contenuto essenziale della separazione e che, pertanto, non sarebbe coerente – a detta del Tribunale, vista l’equiparazione tra accordo di negoziazione assistita e provvedimenti giudiziali – richiedere l’autentica notarile solo per l’assegnazione prevista dall’accordo di negoziazione assistita. Il Tribunale ha dunque accolto il reclamo di parte istante, ordinando al conservatore dei RR.II. di rendere definitiva la trascrizione sull’immobile dell’accordo di negoziazione assistita, limitatamente agli effetti dell’assegnazione della casa, eliminando così la riserva apposta a detta formalità.

Autore Davide Ghidotti

Associate

Milano

d.ghidotti@lascalaw.com

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