04.07.2024 Icon

Mutuo con deposito cauzionale: è valido titolo esecutivo?

“Il momento perfezionativo del negozio di mutuo (contratto reale ad efficacia obbligatoria) coincide, di regola, con la c.d. “traditio” – con la consegna, cioè, del denaro (o di altra cosa fungibile) al mutuatario che ne acquista la proprietà – ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della “res” da parte di quest’ultimo, per effetto della creazione ad opera del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio dell’altra parte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.”

Questo è quanto affermato dalla Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania con ordinanza resa in data 30 maggio 2024.

La vicenda trae origine dall’opposizione all’esecuzione con la quale parte debitrice ha eccepito, inter alia, l’inidoneità del contratto di mutuo azionato ad avere efficacia di valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., poiché le somme finanziate erano state costituite in un deposito cauzionale infruttifero. In altre parole, secondo la ricostruzione dell’opponente, non si sarebbe verificata, nel caso in specie, l’effettiva dazione delle somme: l’importo mutuato, pur se dichiarato nell’atto pubblico erogato e quietanzato, sarebbe stato accantonato in un deposito cauzionale presso lo stesso Istituto Bancario a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte finanziata.

L’organo giudicante si è dapprima soffermato sulla natura stessa della quietanza: come precisato da un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, detto atto ha natura di confessione stragiudiziale che, ai sensi dell’art. 2735 c.c., costituisce di per sé prova del pagamento e dell’estinzione dell’obbligazione. Il giudice deve considerare veritiero l’avvenuto versamento della somma, senza che vi sia la necessità di ulteriori elementi probatori (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 19654 del 22/07/2019).

Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ha ritenuto valido ed efficace il mutuo de quo, qualificandolo come negozio giuridico reale, precisando che: “è vero che, nelle operazioni bancarie, il denaro ha una valenza contabile, sicché nella fattispecie non è avvenuta una consegna materiale della somma, ma questa è stata messa a disposizione del mutuatario in senso giuridico. Avutane la giuridica disponibilità, il mutuatario ha concordato con la banca il trattenimento della somma, fino al momento in cui è stata iscritta ipoteca. Tale accordo tra la mutuante ed il mutuatario costituisce necessariamente un posterius rispetto all’acquisto della disponibilità giuridica della somma da parte del secondo. Non a caso le parti utilizzano una forma verbale riferita al passato, allorquando si riferiscono al momento dell’erogazione della somma, ed al futuro per riferirsi al momento dello svincolo delle somme a seguito dell’iscrizione di ipoteca”.

Inoltre, l’organo giudicante ha precisato che, qualora le somme non fossero mai state svincolate, parte debitrice non avrebbe rimborsato alla Banca nemmeno una delle rate come previste dal piano di ammortamento.

In conclusione, il Giudice, sulla base delle considerazioni sopra illustrate, ha ritenuto infondata l’opposizione promossa dalla debitrice, ritenendo valido ed efficace il titolo esecutivo azionato dalla creditrice procedente, posto alla base della procedura esecutiva instaurata per il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie.

L’ordinanza in esame rappresenta un provvedimento di grande rilievo in quanto, ponendosi in aperto contrasto con quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 12007 del 3 maggio 2024, che non ha riconosciuto quali validi titoli esecutivi i contratti di mutuo che prevedano l’accantonamento della somma finanziata in un deposito cauzionale infruttifero, ha ribadito la validità di siffatti contratti a valere quale titolo esecutivo per tutte le motivazioni esposte in commento.

Autore Martina Baldassari

Trainee

Milano

m.baldassari@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto dell'Esecuzione Forzata ?

Contattaci subito