La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ribadisce il divieto abusivo di frazionamento del credito anche nel processo esecutivo e anche con riguardo alle spese di precetto, cioè in relazione agli atti pre-esecutivi.
La vicenda trae origine dalla notifica di una pluralità di atti precetto. In particolare, l’associazione creditrice aveva notificato quaranta distinti atti di precetto di pagamento fondati su altrettanti titoli esecutivi costituiti da decreti ingiuntivi divenuti definitivi a seguito del rigetto delle relative opposizioni.
La Corte d’appello di Napoli, in riforma alla decisione di primo grado, che ha accolto parzialmente, ritiene sussistente il diritto dell’associazione creditrice di procedere ad esecuzione forzata, in base agli atti di precetto opposti e ai titoli fatti valere, limitatamente alla sorta capitale oggetto di ciascun titolo, agli interessi al tasso indicato nell’art. 1284, comma 1, c.c., nonché, quali compensi professionali, limitatamente all’importo di Euro 14,92 per ciascuno dei trentotto atti di precetto notificati (alla prima società) e all’importo di Euro 67,50 per ciascuno dei due atti di precetto notificati (alla seconda società).
La Corte di Cassazione, concordando con la sentenza di appello, rigetta il ricorso.
L’orientamento della Suprema Corte è conforme nel ritenere che: “è contrario a buona fede il contegno del creditore che – senza alcun vantaggio o interesse – instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell’esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati” (Cass., Sez. III, Sentenza n. 6513/2023).
Di conseguenza, come avvenuto nel caso di specie, in tutti i casi in cui il creditore, senza dimostrare di averne un legittimo vantaggio o uno specifico interesse, instauri e/o minacci di instaurare più procedure esecutive, anche se in forza di diversi titoli esecutivi, nei confronti del suo debitore, devono essere riconosciute, in favore del primo, le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento, in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello di Napoli.
La Corte di Cassazione osserva come l’associazione ricorrente rivendica, in realtà, esclusivamente il diritto ad un più elevato compenso professionale per ciascuno dei precetti opposti e chiarisce che le censure formulate dalla stessa non colgono nel segno neanche laddove si assume che, ai fini della liquidazione dei compensi dovuti per i soli due atti di precetto, i titoli esecutivi fossero più di uno.
Infatti, posto che il compenso per l’attività professionale relativa alla formazione e notificazione di un atto di precetto è previsto da una voce unica della tariffa forense, se ne desume che il numero di titoli esecutivi può avere un rilevo, ai fini della determinazione del relativo compenso, solo nella determinazione di quest’ultimo nella “forbice” tra i valori minimi e massimi previsti, senza alcun automatismo.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna l’associazione ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti.