26.09.2024 Icon

L’abusività dell’immobile non inficia la sua pignorabilità

Con la recentissima sentenza del 20 giugno 2024, il Tribunale di Napoli ribadisce il principio, già espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale la natura abusiva di un immobile non inficia la pignorabilità dello stesso, né la procedura esecutiva che ne deriva, perché l’abusività del bene deve emergere ai meri fini di rendere noto lo status dell’immobile ai potenziali acquirenti e poi all’aggiudicatario, ma non rileva altrimenti. 

La vicenda in esame prende le mosse dal pignoramento di un immobile costruito abusivamente. In particolare, l’esperto stimatore, nominato nel corso della procedura esecutiva, accertava che le relative opere edili erano state realizzate in totale difformità al permesso di costruire; conseguentemente era stata emanata, dapprima, un’Ordinanza di sospensione e, successivamente, un’Ordinanza di demolizione di opere Edili. Provvedimenti che non venivano ottemperati dalla proprietaria.

Il bene veniva, quindi, pignorato e, nel corso di un esperimento di vendita, aggiudicato dal comune che provvedeva al deposito della relativa cauzione.

L’aggiudicatario, però, non provvedeva al versamento del saldo del prezzo; pertanto, veniva dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione ed incamerata la cauzione alla procedura.

Bandito il nuovo esperimento, l’esecutata forniva prova dell’avvenuta trascrizione dell’acquisto del compendio pignorato in favore dell’Ente comunale. Il Giudice dell’esecuzione provvedeva, quindi, ad adottare l’ordinanza di improcedibilità dell’espropriazione, stante il sopravvenuto difetto di titolarità del cespite in capo all’esecutata.

Tale provvedimento di improcedibilità veniva opposto dal Comune, il quale deduceva come l’altrui titolarità del compendio pignorato, derivante dall’abusività dello stesso, avesse viziato ab initio l’espropriazione, con la conseguenza che l’azione esecutiva non poteva essere intrapresa, la gara non avrebbe dovuto essere indetta e che le somme versate come cauzione, risultando prive di causa, dovevano essergli restituite.

Invero, il Tribunale rigettava l’opposizione rilevando che “un immobile non conforme alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica può essere attratto al vincolo del pignoramento.

Infatti, la natura abusiva del bene, se limita la commerciabilità del cespite nei negozi di trasferimento di diritto privato, non inficia in alcun modo la pignorabilità dello stesso, né la procedura esecutiva che ne deriva. […] Ciò significa che l’abusività del bene deve emergere ai meri fini di rendere noto lo status dell’immobile ai potenziali offerenti in sede di vendita e, a fortiori, all’aggiudicatario, ma non incide diversamente sulla assoggettabilità del bene al pignoramento.”

Conseguentemente, la dichiarata improcedibilità dell’espropriazione, derivante dalla trascrizione dell’acquisizione del bene subastato al patrimonio dell’Ente comunale, non ha fatto venir meno la natura sanzionatoria della perdita della cauzione, quale corollario della decadenza dall’aggiudicazione, e non ha legittimato la restituzione dell’importo all’aggiudicatario decaduto.

Autore Ramona Merli

Associate

Milano

r.merli@lascalaw.com

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