Come noto, la Riforma Cartabia ha introdotto l’ipotesi di accesso diretto in cui, su istanza del creditore munito di titolo esecutivo e precetto, decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c., l’U.G. competente procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare.
In particolare, la Circolare del 23 agosto 2023 del Direttore Generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ha segnato il punto di svolta nelle modalità operative adottate dagli Ufficiali Giudiziari.
Infatti, se prima l’U.G. dichiarava semplicemente di non avere gli strumenti tecnologici per poter effettuare l’accesso diretto alle banche dati, successivamente, concluso il c.d. periodo di sperimentazione, è stato attivato con valore legale il servizio di accesso diretto alle banche dati, previa registrazione degli UNEP al Sistema di Interscambio flussi dati di Agenzia delle Entrate (cd. SID).
In concreto, è lo stesso Ufficiale Giudiziario che redige un verbale in cui indica le banche dati interrogate e le risultanze ottenute.
Ora, nel caso di esito positivo delle ricerche che ha permesso l’individuazione di crediti o cose del debitore nella disponibilità di terzi, l’art. 492 bis c.p.c. contempla due ipotesi.
Nel caso in cui l’accesso abbia consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo nella disponibilità di terzi, l’Ufficiale Giudiziario notifica d’ufficio il verbale di pignoramento.
A tal proposito, è doveroso rilevare che alcuni UNEP (ad esempio, Bologna, Pavia, Alessandria, Fermo, Modena), anche a fronte di una normativa chiara, hanno adottato la prassi di chiedere comunque al creditore la conferma a procedere.
Nella seconda ipotesi, invece, ossia quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo nella disponibilità di terzi, la scelta è rimessa al creditore il quale sceglie i beni da sottoporre a pignoramento e, entro 10 giorni dalla trasmissione del verbale da parte dell’U.G., indica allo stesso i soggetti da pignorare a pena di inefficacia della richiesta.
Si registra una scelta, ancora non uniforme, degli UNEP se generare un unico atto di pignoramento anche quando vi sono più terzi o, al contrario, generare più atti di pignoramento a fronte di una pluralità di terzi pignorati. Ad ogni modo, dovrà essere effettuata un’unica iscrizione a ruolo.
È necessario sottolineare poi che l’atto di pignoramento presso terzi generato dallo stesso U.G., pur recando molti degli elementi previsti dal c.p.c., è privo di due elementi fondamentali: l’indicazione dell’udienza di dichiarazione del terzo e l’invito al terzo a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
È proprio il creditore stesso che dovrà far fronte alle predette lacune depositando, contestualmente all’iscrizione a ruolo, – da effettuarsi entro 30 giorni dalla restituzione del verbale di pignoramento notificato da parte dell’U.G. – un’istanza chiedendo al Giudice di fissare udienza al fine di raccogliere la dichiarazione dei terzi pignorati e di disporre l’assegnazione dei crediti pignorati.
E ancora, l’istanza dovrà riportare la data di notifica dell’atto di precetto, la data in cui è stata depositata l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. all’UNEP, la data in cui l’U.G. ha reso il verbale, la data di richiesta di notifica dell’atto di pignoramento.
Per ultimo, anche i terzi pignorati, a fronte della nuova normativa, stanno operando in modo non uniforme.
Innanzitutto, è doveroso chiarire che l’obbligo per il terzo di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sorge solamente a seguito della notifica da parte del creditore del decreto con cui il Giudice fissa l’udienza per l’assegnazione.
Se, da un lato, alcuni terzi, quali INPS e Istituti bancari, si sono adeguati alla nuova normativa e alle nuove modalità operative, dall’altro lato, altri terzi, spesso i datori di lavoro, continuano a rendere la dichiarazione con le consuete tempistiche.
In conclusione, in un tempo in cui i vari UNEP stanno definendo le proprie modalità operative cercando di uniformarle e renderle note, spesso con la pubblicazione sui siti internet di veri e propri vademecum (es. Bologna, Ravenna, Udine), ancora si rilevano diverse eccezioni e prassi isolate di cui si viene a conoscenza solo attraverso un accesso all’UNEP competente.