18.07.2024 Icon

La notifica postale ritarda? La responsabilità è dell’ufficiale giudiziario

“In caso di ritardo nella consegna dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica di atti effettuati all’ufficiale giudiziario a mezzo posta, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell’art. 1228 c.c., solo l’ufficiale giudiziario e non anche l’agente postale del quale costui si è avvalso quale mero ausiliario”

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, con la quale la stessa ha affermato che, in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell’atto notificato a mezzo del servizio postale, nei confronti del richiedente la notificazione, ne risponde solo l’ufficiale giudiziario che si è avvalso dell’agente postale, quale suo ausiliario.

La questione trae origine da un decreto ingiuntivo di consegna emesso dal Giudice di Pace in danno della Società di gestione del servizio postale, ciò a seguito del rifiuto opposto dal ricorrente ad una richiesta di pagamento dalla stessa precedentemente avanzata per il rilascio di alcune raccomandate in giacenza.

Avverso tale decreto ingiuntivo, la Società resistente ha proposto opposizione, che è stata accolta dal Giudice di Pace con sentenza poi successivamente appellata dinanzi al Tribunale. Quest’ultima nell’accogliere il gravame, ha infine confermato il decreto.

Contro tale sentenza, la suddetta Società ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di notificazione di atti a mezzo posta, per non avere il giudice di secondo grado, a suo dire, inquadrato correttamente la figura dell’agente postale rispetto a quella dell’ufficiale giudiziario.

La Corte di Cassazione dunque richiamando un suo precedente orientamento, ha rimarcato che essendo l’agente postale un mero ausiliario dell’ufficiale giudiziario, non intercorre alcun collegamento con colui che ne richiede la notifica, poiché il rapporto si instaura unicamente tra l’avvocato richiedente e l’Ufficio UNEP che effettua il servizio. Pertanto, alcuna responsabilità ricade in capo all’agente postale nel caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell’atto notificato, in quanto il servizio di notificazione anche se eseguito a mezzo posta, resta vincolato al solo mandatotra colui che ne richiede la notificazione e l’ufficiale giudiziario che la esegue; ciò anche nell’ipotesi in cui questi dovesse avvalersi di un ausiliario postale.

Tale tesi, per i giudici, è avvalorata indirettamente anche dal principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica sancito dalla Corte Costituzionale. Difatti, dal momento che gli effetti della notifica si producono per il richiedente al momento della consegna dell’atto all’UNEP, le attività di notifica, compiute dagli ausiliari dell’ufficiale giudiziario, ricadono esclusivamente nella sfera di responsabilità di quest’ultimo, sfuggendo evidentemente al controllo dell’avvocato l’eventuale esecuzione di attività materiali di consegna da parte di terzi incaricati.

Pertanto, alla luce di quanto esposto dalla Suprema Corte, basandosi il servizio di notificazione su un mandato tral’avvocato richiedente e l’ufficio notifiche che presta il servizio, del ritardo nella spedizione o nel recapito dell’atto notificato a mezzo del servizio postale, ne risponderà solo l’ufficiale giudiziario e non anche l’agente postale del quale questi si è avvalso, trattandosi di due rapporti distinti e non connessi tra loro.

Autore Jessica Meraviglia

Studente

Milano

j.meraviglia@lascalaw.com

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