Il Tribunale di Brindisi fa chiarezza sul rapporto tra sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e sospensione dell’esecuzione, ripercorrendo i due diversi orientamenti presenti nel panorama giurisprudenziale.
Come noto l’art. 295 c.p.c. disciplina l’ipotesi di sospensione necessaria del processo di cognizione ogni qualvolta penda, dinanzi allo stesso giudice o ad un giudice diverso, una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, l’art. 295 c.p.c. non sarebbe applicabile al processo esecutivo in quanto l’assenza di poteri cognitivi ed istruttori in capo al Giudice dell’esecuzione esclude che questi possa disporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
Il Giudice dell’esecuzione – richiamando un precedente del Tribunale di Benevento del 22.06.2016 – è soltanto tenuto a portare ad esecuzione l’ordine contenuto nel titolo esecutivo e, pertanto, può solo disporre la sospensione fuori dei casi tipici di cui agli art. 623 e ss. c.p.c.
Non mancano, però, voci contrarie.
Invero, altro orientamento sostiene l’ammissibilità di un provvedimento di sospensione da parte del Giudice dell’esecuzione anche al di fuori del perimetro tracciato dagli artt. 623 e 624 c.p.c. poiché, si argomenta, la progressiva moltiplicazione delle parentesi cognitive nel processo esecutivo con il riconoscimento di maggiori poteri di cognizione al Giudice dell’esecuzione rende possibile la sospensione necessaria del processo anche nelle ipotesi ex art. 295 c.p.c.
Ad opinione del Tribunale di Brindisi, in adesione al primo dei due orientamenti esposti, non è applicabile la sospensione ex art. 295 c.p.c. al processo esecutivo, tuttavia, ammette che si sta assistendo ad una progressiva evoluzione del processo esecutivo che non può più considerarsi un mero strumento di attuazione del comando rimasto inadempiuto.
Conseguenza di tale cambiamento del processo esecutivo rispetto all’originaria impostazione consegnata dal codice di rito, è che il Giudice dell’esecuzione ha il potere di pronunciare la sospensione facoltativa ai sensi dell’art. 337 c.p.c. secondo comma.
Quest’ultima disposizione è fondata su presupposti diversi rispetto a quelli su cui poggia l’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Invero, mentre la sospensione disciplinata dall’art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l’identità delle parti dei procedimenti, il secondo comma dell’art. 337 c.p.c. contempla l’ipotesi in cui si è in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche.
La sospensione facoltativa è da intendersi estensibile anche al processo esecutivo in quanto il Giudice dell’esecuzione, adoperando i sommari poteri cognitivi di cui dispone, può pronunciare discrezionalmente la sospensione quando valuta di essere in presenza di condizioni che rendano non necessaria ma solo opportuna la sospensione della vicenda esecutiva in attesa che si definisca il giudizio presupposto.
La sentenza in commento si caratterizza per una attenta analisi di quella che può definirsi, facendo proprie le parole della pronuncia in commento, una “metamorfosi” del Giudice dell’esecuzione il quale da mero esecutore di un ordine comincia ad acquisire poteri cognitivi.