Con la recentissima Ordinanza in commento, la n. 9789 dell’11 aprile 2024, i Giudici di Piazza Cavour ci offrono una rinnovata lettura del disposto di cui all’art. 2911 c.c. e dei limiti di applicabilità dell’obbligo previsto da tale articolo.
L’iter argomentativo dell’ordinanza prende le mosse da un approfondimento della ratio legis sottesa all’art. 2911 c.c., che si rivolge ai creditori assistiti da una causa legittima di prelazione su determinati beni del debitore.
La norma impone ai creditori privilegiati, che intendono pignorare altri beni diversi da quelli già vincolati alla loro soddisfazione, di sottoporre ad esecuzione anche i beni oggetto di garanzia.
La Suprema Corte, richiamando i principali arresti giurisprudenziali in materia, evidenzia come la norma abbia la funzione di contemperare e bilanciare secondo ragionevolezza contrapposti interessi, ovvero, da un lato l’interesse del creditore privilegiato ad avere una tutela effettiva, dall’altro lato sia l’interesse del debitore a non subire un eccessivo aggravio della sua posizione, sia gli interessi dei creditori chirografari a non veder mortificate le proprie legittime aspettative di soddisfazione.
Ridotta all’essenziale, la funzione dell’onere previsto dall’art. 2911 c.c. è quella di contrastare le possibili finalità “predatorie” dei creditori privilegiati per l’elementare ragione che, come ci spiega la Corte, se il creditore privilegiato potesse aggredire esecutivamente prima i beni non gravati dal privilegio, conservando la prelazione su quelli gravati, resterebbero danneggiati i creditori chirografari del medesimo debitore, i quali rischierebbero di non potersi soddisfare immediatamente e adeguatamente sui beni liberi da vincoli, dovendo sugli stessi concorrere con il creditore ipotecario, al quale però resterebbe poi sempre la possibilità di aggredire successivamente, per la differenza, il bene ipotecato, a soddisfazione del proprio credito.
Ciò chiarito, rimane una questione da appurare, ovvero l’ambito di applicazione dell’onere previsto dall’articolo 2911 c.c. ed i suoi limiti.
La giurisprudenza di legittimità giunge alla conclusione che esso non è applicabile nel caso in cui il creditore privilegiato agisca in via esecutiva sui distinti patrimoni di due diversi soggetti obbligati in solido, fra i quali i beni di uno solo di essi sono oggetto di prelazione.
E, infatti, in tale ipotesi non ricorre il concorso di creditori chirografari e creditori muniti di diritti di prelazione sul patrimonio del comune debitore, giacché i creditori dei due obbligati in solido possono soddisfarsi ciascuno esclusivamente sul patrimonio del proprio debitore; per tale ragione, vengono meno le esigenze di tutela che la disposizione di cui all’art. 2911 c.c. è diretta a garantire.
Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte enuncia il seguente interessante principio di diritto «l’esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all’art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del creditore principale».
Dunque, il creditore ipotecario può agire esecutivamente sui beni del fideiussore senza essere tenuto a sottoporre ad esecuzione anche i beni immobili ipotecati.
Non deve sorprendere la conclusione della Suprema Corte in quanto tale posizione ha ricevuto avallo da altre precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che chiariscono come l’art. 2911 c.c. non si applica al caso in cui il pegno sia costituito da un terzo, sicché l’esecuzione non incontra il limite della necessaria sottoposizione a pignoramento dei beni gravati da pegno.
La lettura in chiave assiologica offerta dalla Suprema Corte consente, quindi, di colmare in via interpretativa le lacune normative circa la portata e l’ambito di applicazione dell’art. 2911 c.c. stabilendone i confini.