Di recente con ordinanza del 4 luglio 2024 n. 18367,la Cassazione è tornata nuovamente ad attenzionare il rapporto tra nullità e rettifica della nota d’iscrizione ipotecaria anche sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Sul punto l’ordinanza in commento ha ribadito che “in tema di costituzione dell’ipoteca, i soli errori della nota di iscrizione suscettibili di comportare l’invalidità ex art. 2841 cod. civ. dell’iscrizione ipotecaria, non ovviabili con lo strumento della rettifica, sono quelli che inducono incertezza su elementi essenziali quali l’identità del debitore e del creditore, l’ammontare del credito o l’identificazione del bene dato in garanzia, palesandosi l’omissione o l’incertezza in ordine agli altri aspetti emendabile con lo strumento anzidetto (da ultimo, cfr. Cass. 26/07/2023, n. 22534)”.
A tal fine, la Cassazione ha inteso perimetrare l’ambito operativo del giudice di merito, il quale – accertate eventuali discrasie tra titolo esecutivo e nota, ovvero tra nota originaria e nota di rettifica – è chiamato a valutare l’idoneità delle stesse ad “ingenerare incertezza su elementi essenziali” e a fare salva, in caso contrario, l’eventuale ipoteca rettificata.
La vicenda in esame trae origine da un’esecuzione promossa dalla creditrice procedente in forza di decreto ingiuntivo, la cui provvisoria esecutività era stata subordinata al “deposito della cauzione offerta con garanzia ipotecaria”.
Nel caso di specie la nota di iscrizione ipotecaria presentava delle inesattezze (l’indicazione erronea del titolo in forza del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale, l’indicazione del proprietario del quale debitore, anziché terzo datore), nonché la mancata indicazione degli interessi (non indicati perché non previsti dal titolo) e la mancata indicazione del domicilio ipotecario (elemento non essenziale ai fini dell’opponibilità ai terzi del gravame).
Ebbene per la Suprema Corte “l’indicazione nella nota di iscrizione ipotecaria del proprietario del bene quale debitore, anziché terzo datore è errore rettificabile in quanto «costui è comunque il soggetto nei confronti del quale, come proprietario dell’immobile concesso in garanzia, il gravame veniva correttamente iscritto»”.
Parimenti rettificabile, per la Cassazione, è l’indicazione del titolo, attraverso l’inserimento nella nota della corretta indicazione di quello in forza del quale era stata iscritta garanzia ipotecaria.
Diverso iter logico dovrà, invece, essere seguito in caso di mancata indicazione di elementi accidentali della nota di iscrizione ipotecaria, come gli interessi o il domicilio ipotecario, alla quale non farà seguito alcuna declaratoria di invalidità della stessa, trattandosi di elementi la cui presenza è meramente eventuale.
La Suprema Corte ha, dunque, affermato in conclusione che il Giudice di merito, al fine di valutare l’emendabilità della nota d’iscrizione ipotecaria dalle inesattezze, dovrà valutare la potenzialità delle stesse ad ingenerare confusione in ordine ai dati identificativi dell’iscrizione e che siffatta valutazione di fatto resta insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da adeguata e non illogica motivazione.