24.11.2022 Icon

Il Tribunale di Milano prende posizione sulla recente riforma del pignoramento presso terzi

La Presidente della Sezione Terza Civile comunica l’orientamento – unanime – dei g.e. della Sezione esecuzioni forzate in ordine a due problemi interpretativi posti dal nuovo testo dell’art. 543 c.p.c.

La legge 206/2021, entrata in vigore lo scorso 24 dicembre, è intervenuta riformando la previsione dell’art. 543 c.p.c. che disciplina la forma del pignoramento presso terzi. 

La recente novella ha infatti previsto un ulteriore onere a carico del creditore procedente, per le procedure instaurate a decorrere dal 22 giugno 2022. In particolare, il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, deve provvedere alla notifica al debitore e al terzo (o ai terzi, qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più soggetti) dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura. 
Successivamente, deve altresì provvedere al deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. 

La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Tale riforma ha inevitabilmente dato luogo a notevoli dubbi interpretativi in merito alla sua applicazione. 

Il dibattito si è acceso soprattutto a seguito della nota pubblicata dal Ministero della Giustizia lo scorso 20 settembre. La Direzione Generale, in risposta al quesito formulato da un funzionario UNEP che chiedeva una direttiva proprio in merito alla novella dell’art. 543 co. 5 c.p.c,, ha infatti specificato che tali adempimenti vanno a perfezionare l’intera procedura del pignoramento presso terzi, ritenendo di conseguenza che si tratti di attività propria del funzionario UNEP/ufficiale giudiziario. 

Non si è fatta attendere la risposta del Consiglio Nazionale Forense che, in data 26 settembre, con una lettera a firma della Presidente avv. Masi, ha sollecitato un “tempestivo intervento di rettifica” rispetto a quanto diffuso con la summenzionata nota. Il Consiglio, muovendo l’interpretazione dal dato letterale della nuova norma, specifica come “tale avviso non possa essere considerato un atto di esecuzione proprio dell’Ufficiale Giudiziario visto che essa recita testualmente che “il creditore (…) notifica (…) e deposita” l’avviso in parola”.

Ad ulteriore conferma, il C.N.F. osserva che l’avviso da notificarsi in ottemperanza al nuovo art. 543 c.p.c. è formato e sottoscritto solo dalla parte o dal suo difensore, quindi non può essere atto di esecuzione, ma deve considerarsi un atto di parte che deve essere notificato a cura del creditore e, a seguire, deve essere depositato agli atti del processo.

Per di più, secondo l’Organismo congressuale forense, tali adempimenti hanno determinato un aggravio notevole di costi e tempi per il creditore procedente, al cui difensore sarebbe altresì preclusa la notifica in proprio (postale o a mezzo PEC) dell’avviso di inscrizione a ruolo, in ossequio all’interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia. 

Il Ministero della Giustizia, con nota del 9 novembre, è pertanto intervenuto per dirimere le incertezze generatesi, affermando che la precedente nota (del 22 settembre) “ha un valore esclusivamente interno all’Amministrazione giudiziaria e attinente alla gestione delle risorse umane (in particolare per quanto attinente all’inquadramento dell’attività svolta dal personale UNEP in quanto richiesta dalla parte procedente) e non incide minimamente sul sistema processuale”. 

Nonostante il tentativo posto in essere al fine di delucidare quanto già in precedenza comunicato, il contenuto della suddetta nota, non specificando espressamente come possa essere eseguita la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, lascia spazio alla libera interpretazione, con tutte le pregiudizievoli conseguenze che potrebbero derivare a discapito del procedimento di recupero del credito. 

In tale scenario appare opportuno evidenziare che, con maggiore chiarezza delle note ministeriali, la Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Milano dott.ssa Galioto, lo scorso 2 novembre, ha divulgato l’orientamento unanime dei giudici dell’esecuzione in ordine ai problemi interpretativi posti dall’art. 543 c.p.c.

Segnatamente, è stato innanzitutto illustrato che la notifica dell’avventura iscrizione a ruolo non deve necessariamente essere eseguita tramite ufficiale giudiziario, ma può essere effettuata in proprio dall’avvocato del creditore, dato che non si tratta di un atto di esecuzione forzata. 

È stato altresì specificato che la notifica al debitore non costituito va eseguita presso la cancelleria, in applicazione di quanto disposto dall’art. 492 c.p.c. La nuova norma non ha infatti derogato la disciplina generale, pertanto, ove il debitore esecutato non abbia eletto domicilio o dichiarato la propria residenza in uno dei comuni in cui ha sede il giudice dell’esecuzione, le comunicazioni successive al pignoramento vengono compiute presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione. 

Infine, la notifica in proprio al debitore non costituito deve essere effettuata presso la cancelleria in forma cartacea tradizionale; la notifica in via telematica all’indirizzo PEC della cancelleria non è infatti ammessa in quanto detto indirizzo è destinato a comunicazioni di carattere amministrativo. 

Nonostante quanto chiarito con la comunicazione in esame, si prevedono molteplici e vari orientamenti dei differenti tribunali sulla tematica; si auspica, pertanto, un intervento che fornisca un’interpretazione uniforme della normativa. 

Autore Giorgia Damiano

Associate

Milano

g.damiano@lascalaw.com

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