L’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell’esistenza o meno di una clausola di girata per l’incasso, rende nullo l’atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile.
Questo l’innovativo principio che la Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha enunciato con la recentissima sentenza nr. 13373 del 15 maggio 2024, prendendo le dovute distanze dai propri precedenti secondo i quali, invece, il precetto intimato in base ad assegno bancario non richiede, per la sua validità, né la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando l’indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, né la certificazione di conformità dell’ufficiale giudiziario.
La vicenda processuale trae origine dalla notifica di un atto di precetto con il quale, l’asserita beneficiaria di un assegno circolare non trasferibile, intimava all’istituto bancario emittente l’assegno il pagamento delle somme portate dal titolo, in uno a spese ed interessi.
La banca intimata spiegava, quindi, opposizione a precetto lamentando, in particolare, l’omessa trascrizione integrale dell’assegno nell’atto di precetto.
Il Tribunale di Roma, investito della questione quale Giudice di prime cure, accoglieva l’opposizione dichiarando la nullità dell’atto di precetto opposto.
Di qui il ricorso per Cassazione, con il quale la ricorrente censurava l’erroneità della decisione del Tribunale di Roma che aveva considerato invalido il precetto, a causa dell’omessa trascrizione del retrodell’assegno circolare non trasferibile azionato.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso partendo da una attenta analisi della funzione dell’atto di precetto che è quella di consentire all’intimato di soddisfare spontaneamente la pretesa, evitando così gli ulteriori aggravi derivanti dalla sottoposizione a procedimento esecutivo, nonché quella di sollevare utilmente e tempestivamente, esperendo i rimedi oppositivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., rimostranze sul vantato diritto a procedere in executivis o sulla regolarità formale degli atti.
Tale funzione richiede che il destinatario dell’atto di precetto sia posto in condizione di verificare l’identità e la validità del titolo, riconoscere la prestazione da compiere, accertare la legittima detenzione in capo al soggetto intimante.
Ne consegue, giocoforza, che nel caso in cui il precetto viene intimato sulla base di un assegno circolare non trasferibile appare indispensabile l’integrale trascrizione del fronte e del retro dell’assegno, affinché la suesposta finalità venga assolta.
Ed infatti, prosegue la Corte, l’assegno circolare munito di clausola di non trasferibilità è suscettibile di girata e tale girata, ove apposta, abilita il giratario, nella veste di mandatario del girante, alla presentazione dell’assegno circolare in stanza di negoziazione e, più in generale, all’esercizio dei diritti cartolari inerenti al titolo, ivi inclusa l’esazione del credito mediante esecuzione forzata.
L’omessa menzione, nel contenuto del precetto, dell’esistenza o meno di una girata per l’incasso, pregiudica irrimediabilmente il soggetto intimato il quale, dai soli elementi testuali dell’atto di precetto, non è posto in condizione di verificare se l’intimante è legittimato a ricevere la prestazione portata dal titolo. Ne deriva, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la nullità dell’atto di precetto perché privo dei requisiti di forma prescritti a tutela del soggetto che è intimato edella sua libertà di determinazione in ordine alle successive iniziative da intraprendere a seguito della notifica del precetto.