Il Tribunale di Verona ha affrontato il tema dell’obbligatorietà del versamento del contributo per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche (PVP) nell’ambito del giudizio divisorio e, conseguentemente, della relativa normativa applicabile in caso di omissione.
Il caso in esame trae origine da un giudizio di divisione endoesecutivo, nell’ambito del quale le parti in causa non avevano provveduto al versamento del contributo per la pubblicazione dell’avviso di vendita dell’immobile sul PVP, con la conseguenza che veniva preclusa al professionista delegato la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale telematico.
Ciò comportava l’impossibilità della prosecuzione della divisione endoesecutiva verso il suo fisiologico epilogo e cioè la divisione della massa mediante vendita dei beni e la distribuzione tra i condividenti delle somme ricavate dalla vendita.
Pertanto, il Tribunale adito veniva chiamato a pronunciarsi, in primo luogo, sulla possibilità di applicare le norme dettate per il processo esecutivo in ordine al pagamento la pubblicazione dell’avviso di vendita sul PVP in sede di giudizio di divisione ed, in secondo luogo, sulla normativa applicabile in caso di omissione.
La questione in esame si è presentata fin da subito come controversa a causa dell’assenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Tuttavia, sulla scorta dell’interpretazione sistematica della normativa di riferimento, il Giudicante ha ritenuto che non vi fossero dubbi circa l’applicazione delle norme che disciplinano la vendita in sede esecutiva anche nel processo di divisione, in particolare con riferimento all’obbligatorietà del pagamento del contributo per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale vendite pubbliche.
Affermata l’obbligatorietà della pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale anche nell’ambito della vendita disposta in sede di divisione endoprocessuale, il Tribunale adito provvedeva alla verifica delle conseguenze della sua omissione nell’ambito del giudizio in corso.
Ebbene, limitatamente a questo punto, il Giudicante ha ritenuto non applicabile in via analogica l’art. 631-bis cod. proc. civ., ovverosia l’applicazione al giudizio di divisione di una causa d’estinzione espressamente tipizzata per il processo d’esecuzione forzata, soprattutto tenuto conto dell’interpretazione restrittiva che di questa disposizione dà la giurisprudenza di legittimità. Al contrario, il Tribunale ha ritenuto, in tali casi, che la conseguenza sia la chiusura del giudizio didivisione endoesecutivo per ragioni di rito.
Secondo quanto deciso con la pronuncia in commento, infatti, la violazione dell’obbligo di anticipare le spese per gli atti necessari al processo, quando la spesa è posta a carico della parte dalla legge, non può che portare all’improcedibilità della domanda, in tutti quei casi in cui il mancato pagamento delle spese comporta una situazione di stasi indefinita del processo.
In tali casi, infatti, non è possibile giungere ad una pronuncia nel merito e precisamente alla divisione della massa mediante vendita dei beni e distribuzione tra i condividenti delle somme ricavate dalla vendita.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di divisione, rispetto ai beni per cui la comunione avrebbe dovuto sciogliersi mediante la vendita e divisione del ricavato.