25.01.2024 Icon

Esproprio comunale vs iscrizione ipotecaria: quale interesse prevale?

Con ordinanza interlocutoria del 8 gennaio 2024, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi in merito all’opportunità, per un creditore ipotecario, di far valere il diritto a veder soddisfatto il proprio credito attraverso l’espropriazione di un bene oggetto di ipoteca sul quale era stata edificata una costruzione abusiva, poi acquisita dal Comune.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha cercato di contemperare più interessi in gioco: da un lato, l’acquisizione a titolo originario del bene abusivo da parte del Comune, in ottemperanza alla legge 47/1985, dall’altro, il diritto del creditore ipotecario ad agire per il recupero forzoso del proprio credito, in applicazione delle norme che disciplinano l’esecuzione forzata.

Invero, la società creditrice procedente vantava un’ipoteca giudiziale su un terreno sul quale, pochi mesi dopo aver iscritto ipoteca, era stato edificato da terzi un immobile abusivo.

Il Comune di Agrigento, sul quale insistono gli immobili oggetto della vicenda, aveva trascritto il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del suddetto fabbricato.

Il Giudice, chiamato a decidere in merito all’esecuzione immobiliare proposta dalla creditrice, aveva dichiarato l’azione improseguibile sul presupposto che l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo, essendo a titolo originario, avesse comportato l’estinzione dell’ipoteca sul terreno sul quale il bene era stato edificato.

La decisione era stata rimessa dinanzi alla Terza Sezione della Suprema Corte, la quale ha evidenziato come il Giudice di prime cure si fosse conformato alla Giurisprudenza di legittimità pregressa. La Suprema Corte ha tuttavia rilevato che le precedenti pronunce non potessero essere più applicabili all’ipotesi in specie e ciò per tre ordini di ragioni: 1) la particolarità del caso, atteso che nel giudizio di che trattasi al creditore è stata concessa ipoteca sul terreno, non sull’immobile abusivamente edificato; 2) la giurisprudenza europea, secondo la quale costituiscono beni tutelati non solo i diritti di proprietà ma anche i diritti patrimoniali in relazione ai quali si possano vantare aspettative legittime; 3) l’impotenza, senza alcuna colpa, del creditore procedente, il quale viene privato della possibilità di opporsi all’edificazione abusiva prima ed all’ordine di demolizione poi ed, infine, perde una garanzia concessa su un bene diverso da quello trasferito al patrimonio del comune.

In particolare, la Terza Sezione ha ritenuto che la decisione assunta dal Tribunale avrebbe come effetto di privare il creditore ipotecario della garanzia reale di cui è titolare in quanto quest’ ultima gode delle medesime guarentigie accordate dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo al diritto di proprietà, con la conseguenza che non possono essere espropriate senza tutele.

Le Sezioni Unite, nel confermare che l’acquisizione da parte del Comune del fabbricato abusivo costituisce un atto a titolo originario, e che ciò determina, quale naturale conseguenza, il venir meno dei diritti di garanzia preesistenti sul bene, ha precisato che “non può essere ignorata, perché dimostra che è ormai patrimonio acquisito, nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale, il principio in base al quale la confisca non può aver luogo in danno del proprietario incolpevole, o del terzo che vanti diritti sul bene senza che questi siano stati messi in condizione di difendersi, partecipando al procedimento”.

Ha inoltre affermato che “la tutela esecutiva costituisce una componente fondamentale del diritto alla tutela giurisdizionale (…). Le limitazioni al diritto del creditore di agire in sede esecutiva sono ammissibili solo se fondate su circostanze eccezionali e se circoscritte nel tempo.

La Suprema Corte ha altresì evidenziato l’importanza del diritto del creditore al soddisfacimento in via esecutiva dei crediti giudizialmente riconosciuti, anche con riferimento all’art. 24 Cost precisando che “uno svuotamento legislativo degli effetti di un titolo esecutivo giudiziale non è compatibile con l’art. 24 Cost. se non è limitato ad un ristretto periodo temporale ovvero controbilanciato da disposizioni di carattere sostanziale che garantiscano per altra via l’effettiva realizzazione del diritto di credito.”

Le Sezioni Unite hanno, dunque, sollevato una questione di legittimità costituzionale ritenendo che l’art. 7 della legge 47/1985, attuata dal Comune di Agrigento, ledendo il diritto del creditore ipotecario se applicata come in tal caso, sia incompatibile, oltre che con il già richiamato art. 24 Cost, anche con gli art. 3, 42 e 117 Cost.

Pertanto, hanno ordinato la trasmissione dell’ordinanza interlocutoria alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Autore Maria Beatrice Petralia

Senior Associate

Milano

b.petralia@lascalaw.com

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