17.04.2025 Icon

Esecuzione e infruttuosità: quando il prezzo è congruo?

“Qualora venga dato il massimo risalto alla fruttuosità del bene pignorato, ma lo stesso sia stato ignorato nel mercato e quindi risulti non vendibile ad un prezzo congruo nell’ interesse della procedura e dei diritti dei soggetti in essa coinvolti, tali elementi giustificano la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ai sensi dell’art 164 disp.att. c.p.c.”.

Questo è quanto affermato dal Tribunale di Oristano con la recentissima sentenza in commento, resa nell’ambito di un giudizio di divisione endoesecutivo. Il Tribunale ribadita la piena compatibilità tra divisione giudiziale e processo esecutivo, ha rimarcato la necessità di ricavare dalla vendita del compendio pignorato un prezzo congruo nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti, a pena di declaratoria di estinzione della procedura per accertata infruttuosità dell’azione esecutiva.

La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una società in forza di un contratto di mutuo per un importo originario di lire 90 milioni, poi attualizzato in € 46.481,12. Il bene concesso in ipoteca veniva successivamente acquistato dall’esecutato e dalla moglie in regime di comunione legale dei beni, poi sciolta in virtù di intervenuta separazione tra gli stessi.

La procedura veniva dunque incardinata sulla sola quota di ½ di proprietà del bene, intestato pro quota per la metà a ciascuno degli ex coniugi, con diritto del coniuge non esecutato a vedersi riconosciuto il conguaglio sul restante corrispettivo economico della propria metà.

Rilevata tale circostanza, il Giudice dichiarava la necessità di procedere con un giudizio di divisione endoesecutivo, all’esito del quale vi sarebbe stata, per l’appunto, l’assegnazione del 50% del ricavato della vendita in favore della comproprietaria non esecutata e la distribuzione della restante metà nell’ambito dell’esecuzione immobiliare.

In sede di divisione, il Tribunale confermava inoltre che non sarebbe stato possibile far valere eventuali ragioni di credito nei confronti della comproprietaria non esecutata poiché, diversamente, il creditore procedente avrebbe dovuto pignorare l’immobile per l’intero. Considerato che, all’esito di una ipotetica fruttuosa vendita del bene, i creditori avrebbero dovuto, dunque, versare alla comproprietaria la quota di ½ di conguaglio dell’abitazione pignorata, visto il gran numero di esperimenti di vendita negativi, il fisiologico ribasso del prezzo e le spese nel frattempo maturate, il Giudice dichiarava l’infruttuosità dell’esecuzione.

Il Tribunale, richiamando un precedente della Suprema Corte di Cassazione, accertava quindi che, nonostante fosse stato dato il massimo risalto alla possibile fruttuosità del bene pignorato, quest’ultimo essendo stato completamente ignorato dal mercato non avrebbe portato ad un ricavo congruo nell’interesse della procedura e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti; pertanto, lo stesso considerava legittima la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Il Tribunale dichiarava, dunque, l’estinzione della procedura per infruttuosità, nonché l’improseguibilità della connessa causa di divisione, disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti.

La pronuncia in commento si inserisce in un percorso giurisprudenziale volto a restituire centralità alla funzione reale del processo esecutivo: non come sequenza automatica di atti, ma come strumento mirato alla soddisfazione concreta del credito.

Autore Anastasia Spera

Trainee

Milano

a.spera@lascalaw.com

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