28.09.2023 Icon

Esecuzione di obbligo di fare contro la P.A.? Si, dopo 120 giorni dalla notifica del provvedimento!

Il Tribunale di Pesaro si è trovato a decidere su una questione particolare a seguito di un’opposizione ad atto di precetto, che ha visto coinvolti da una parte un ente territoriale (ed in quanto tale una P.A.) e dall’altra un cittadino.

Prima di entrare nel merito della vicenda, è bene menzionare la norma che regola la materia dell’esecuzione nei confronti delle P.A, ossia l’art. 14 del D.lgs 669/1996, il quale prevede: “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le  procedure per  l’esecuzione  dei  provvedimenti giurisdizionali  e  dei lodi arbitrali aventi  efficacia  esecutiva  e  comportanti  l’obbligo  di pagamento di somme di danaro entro il termine  di  centoventi  giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

Dunque, la P.A. ha tempo 120 giorni per adempiere all’obbligo di pagamento di somme di denaro, a decorrere dalla notifica del provvedimento; dopo di che, chi ha ottenuto il provvedimento favorevole, può procedere con la notifica dell’atto di precetto per dare impulso alla successiva esecuzione.  

Nel caso posto dinanzi all’organo giudicante, però, il provvedimento non aveva ad oggetto un obbligo di pagamento di somme di denaro, bensì un obbligo di fare, non espressamente menzionato dalla norma sopra citata.

L’ente territoriale, vistosi notificare l’atto di precetto a meno di 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ha proposto immediatamente opposizione sollevando la relativa eccezione, chiedendo, pertanto, la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto di precetto opposto.

Dall’altra parte, il cittadino convenuto, ha sostenuto che la norma di cui sopra non dovesse trovare applicazione al caso di specie, in quanto trattasi di obbligo di fare e non di obbligo di pagare somme di denaro.

Fermo quanto sopra, il Tribunale di Pesaro, in merito al quesito sottoposto, con ordinanza del 31.08.2023, ha chiarito che: “l’art. 14 D.lgs n. 669/1997 trova applicazione in tutti i casi in cui l’esecuzione del provvedimento giudiziale presuppone l’esborso di una somma di denaro e quindi anche nel caso di esecuzione di un obbligo di fare, qualora la pubblica amministrazione debba sostenere una spesa per l’adempimento dell’obbligo imposto”.

Alla luce del suddetto principio, l’efficacia esecutiva dell’atto di precetto opposto è stata sospesa. Pertanto, per il momento il cittadino convenuto, non potrà mettere in esecuzione il provvedimento ad esso favorevole, dovendo attendere l’esito del giudizio.

Autore Bruna Moretti

Associate

Milano

b.moretti@lascalaw.com

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