Con una recentissima ordinanza del 10/05/2023, il Tribunale di Pistoia ha ribadito il principio secondo cui “eventuali inesattezze o omissioni del contenuto della nota di trascrizione, finanche ove discendenti da errori contenuti nel titolo, non sono opponibili ai terzi, i quali non sono tenuti a ricorrere ad elementi esterni alla nota di trascrizione: ciò sarebbe in contraddizione con il sistema di pubblicità notizia formale”.
Il Tribunale ha richiamato un orientamento ormai consolidato sul punto, in virtù del quale per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto è opponibile a terzi debba aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione.
Come noto, infatti, la nota di trascrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa in quanto consente – senza possibilità di equivoci e di incertezze – l’individuazione del titolo trascritto, dei suoi estremi soggettivi, dei beni cui il titolo si riferisce ed i dati di identificazione catastale, in maniera tale da non essere necessario esaminare il contenuto del titolo.
Corollario di quanto appena esposto è il principio di autoresponsabilità secondo il quale, essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi alla formalità della trascrizione si producono in conformità al contenuto della nota così come le conseguenze delle incertezze e/o degli errori ivi contenuti ricadono sulla parte tenuta alla presentazione della nota.
Nel caso oggetto della pronuncia in esame, a causa di un errore materiale del decreto di omologazione della separazione, non veniva correttamente trascritto il provvedimento di assegnazione della casa familiare in capo alla moglie, con la conseguenza che il creditore dell’ex marito – che a causa dell’errore appariva essere il proprietario del bene – avviava una procedura esecutiva volta ad ottenere il pignoramento dell’immobile.
Solo in seguito alla trascrizione del pignoramento, il debitore provvedeva a munirsi e a trascrivere il decreto di correzione dell’originario provvedimento di assegnazione.
Sulla scia dei principi appena richiamati, tutti orientati nell’ottica di garantire la certezza nel regime delle trascrizioni, il Tribunale di Pistoia ha concluso nel senso che l’erronea indicazione del bene indicato nella nota di trascrizione non può che ridondare a carico di chi quell’errore ha compiuto, senza che la correzione dell’errore materiale del decreto di omologa della separazione possa avere alcun rilievo in chiave di efficacia retroattiva a danno dei terzi.