Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Torre Annunziata ha affrontato il tema dell’estensione al presunto erede dell’efficacia del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del de cuius; ciò nell’ambito di un giudizio di opposizione al precetto funzionale all’avvio di una procedura esecutiva.
Il caso in esame trae origine da un decreto ingiuntivo emesso in danno di un debitore, poi deceduto, e successivamente azionato nei confronti di un suo presunto erede per ottenerne l’integrale pagamento. Tuttavia, quest’ultimo, giusta opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ha contestato l’efficacia del precetto notificatogli chiedendo, in via cautelare, la sospensione del titolo per carenza di legittimazione passiva, per la sua omessa preventiva notifica ex art. 477 c.p.c. e comunque per il pericolo che il ritardo nell’emissione del provvedimento potesse pregiudicare irrimediabilmente la sua posizione.
Il Tribunale adito è stato dunque chiamato a pronunciarsi sul tema dell’efficacia nei confronti dei terzi del titolo esecutivo previa circoscrizione della sua sfera soggettiva di efficacia, focalizzandosi sulla disamina del momento in cui “si verifica la successione di un terzo al debitore nella posizione di soggetto legittimato (dal lato passivo) a rispondere “in executivis” in base ad un titolo, giudiziale o stragiudiziale, che non indichi il suo nome”. Quindi, non potendosi estendere nell’ambito del processo di esecuzione il principio di diritto sostanziale secondo cui l’effetto dell’accettazione dell’eredità risale al momento nel quale si è aperta la successione e non potendo dunque il titolo acquisire di diritto efficacia esecutiva retroattiva, nella pronuncia in esame è stato affermato che l’accettazione dell’eredità rappresenta un elemento costitutivo della pretesa di pagamento rivolta ad un soggetto qualificato debitore proprio ed unicamente in conseguenza della sua accertata qualità di erede.
Per la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, inoltre, la notifica del solo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 477 c.p.c. assolverebbe a una duplice funzione: da un lato quella di preannunciare solennemente al debitore il proposito del creditore di agire esecutivamente nei suoi confronti; dall’altro contenendo la previsione di un intervallo temporale di dieci giorni prima della notifica del precetto, consentirebbe un controllo in ordine all’esistenza e all’esigibilità del debito ereditario e andrebbe a favorire il pagamento spontaneo. La successiva notifica dell’atto di precetto servirebbe, invece, a rendere edotti gli eredi che l’intimante ritiene efficace il titolo esecutivo nei loro confronti ed intende azionarlo nell’ambito del preannunciato procedimento esecutivo.
Quindi, abbracciando un’interpretazione restrittiva del termine “eredi”, il Tribunale ha ritenuto che la notifica del titolo e del precetto, ai fini di cui sopra, sarebbe efficace unicamente nei confronti di quei chiamati che, avendo già accettato tacitamente o espressamente l’eredità al momento del suo perfezionamento, potevano trovarsi nella posizione di titolari del debito ereditario e quindi legittimati a subirne l’adempimento per via coattiva.
Nel caso in esame, gli elementi addotti dal Fallimento opposto, non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la qualifica di erede in capo all’opponente dal momento che, per aversi accettazione tacita dell’eredità per l’organo giudicante, non è sufficiente il compimento di un atto al quale è sottesa l’implicita volontà di accettarla (come ad esempio la pubblicazione del testamento o l’avanzamento di una proposta transattiva) “ma è necessario che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede […] in buona sostanza richiedendosi il pagamento del debito ereditario e non la mera assunzione dell’impegno ad adempiere”.
Pertanto, il Tribunale ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora legato all’entità dell’importo oggetto di intimazione, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo rinviando il giudizio per il prosieguo, accordando alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.