05.09.2024 Icon

Debitore con sede all’estero: qual è il Foro competente per l’espropriazione?

Con ordinanza n. 22302/2024 pubblicata lo scorso 7 agosto 2024, la Suprema Corte ha ribadito alcuni principi cardine in materia di competenza territoriale in caso di esecuzione forzata promossa nei confronti di un debitore avente sede e/o residenza all’estero.

La vicenda trae origine dall’opposizione promossa da una società debitrice, con sede in Francia, avverso un atto di precetto notificatole da un creditore avente sede nella circoscrizione del Tribunale di Torino.

Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, aveva eccepito il difetto di competenza del Tribunale di Torino, ove la società debitrice aveva radicato l’opposizione, in favore del Tribunale di Milano, nella cui circoscrizione il creditore aveva eletto domicilio per aver ivi rinvenuto beni e/o crediti di parte attrice, potenzialmente aggredibili.

La debitrice, nel ribadire di aver correttamente incardinato il giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, asseriva che il creditore avrebbe potuto eleggere domicilio in altro circondario solo a condizione che ivi vi fossero beni o crediti da sottoporre ad esecuzione e che avesse fornito prova di tale circostanza.

Il Tribunale di Torino rigettava le doglianze di parte attrice, dichiarava il proprio difetto di competenza territoriale ed affermava che l’onere della prova dell’insussistenza di eventuali beni e/o crediti aggredibili – e dunque del difetto di competenza territoriale- grava sulla debitrice.

Promosso il ricorso per regolamento di competenza dinanzi alla Suprema Corte, quest’ultima ha confermato in toto la decisione del Tribunale di Torino, limitandosi ad accogliere il rilievo del ricorrente (e ad emendare l’ordinanza) nella sola parte in cui segnala che, erroneamente, l’organo giudicante afferma che l’onere della prova va posto a carico del debitore e non del creditore.

Nella parte motiva della propria ordinanza, la Suprema Corte ha evidenziato che, dalla documentazione prodotta da parte creditrice, emerge l’esistenza di alcuni partner commerciali della società esecutata che ragionevolmente possano risultare debitori di quest’ultima e che, pertanto, ciò farebbe presumere che l’opponente abbia diversi debitori da sottoporre ad esecuzione ex art. 543 c.p.c., tali da rendere idonea l’elezione di domicilio presso il circondario del Foro di Milano.

La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che “ai fini della competenza, invero, è sufficiente che sia data prova dell’esistenza di ipotetici crediti, o di altri beni staggibili, e sia individuato il fatto genetico degli stessi. Nessun rilievo può, invece, assumere il fatto che detti ipotetici crediti siano effettivamente esistenti e non ancora estinti”.

La Corte di Cassazione ha concluso affermando che, qualora debba eseguirsi un pignoramento presso terzi nei confronti di un debitore diverso dalla P.A. ma residente all’estero, l’espropriazione va promossa, in deroga alla regola generale di cui all’art. 26 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale ove risiede il terzo pignorato.

Ciò in virtù del fatto che, essendo inapplicabile ai suddetti casi la norma anzi richiamata, il pignoramento va compiuto nel luogo ove si trova il bene o il credito da sottoporre ad esecuzione.

A sostegno di tale tesi, la Corte ha richiamato il disposto di cui all’art. 32 della Convenzione di Bruxelles del 1968 a tenore del quale, se la parte contro cui è promossa l’esecuzione non ha sede o residenza nel territorio dello Stato, la competenza è determinata dal luogo dell’esecuzione.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte la Suprema Corte, chiamata a statuire in ordine al ricorso per regolamento di competenza promosso da parte debitrice, ha rigettato lo stesso e confermato la competenza territoriale del Tribunale di Milano, rimettendo le parti dinanzi a quest’ultimo anche per la statuizione in ordine alle spese.

Autore Maria Beatrice Petralia

Senior Associate

Milano

b.petralia@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto dell'Esecuzione Forzata ?

Contattaci subito