Lo scorso 18 maggio 2024 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 115 le Disposizioni di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese emanate da Banca d’Italia il 6 maggio 2024.
Le Disposizioni, che entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in GU, concludono la fase della regolamentazione dei fornitori di servizi di crowdfunding che ha preso avvio con il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30 e sono quindi destinate ad integrare la regolamentazione applicabile agli intermediari vigilati (banche, intermediari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM – collettivamente, “Intermediari Vigilati”) ed ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.
Come noto, la prestazione di servizi di crowdfunding per le imprese è disciplinata dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea.
A livello nazionale, l’articolo 4-sexies.1 del TUF, in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503, individua la Banca d’Italia e la Consob quali autorità competenti per l’esercizio dei poteri autorizzativi, nonché – secondo il riparto di competenze previsto dal TUF – regolamentari, di supervisione e sanzionatori sui fornitori di servizi di crowdfunding.
In attuazione di tale norma, pertanto, le Disposizioni in oggetto dettano regole in tema di obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding verso le autorità competenti.
A partire dall’entrata in vigore delle Disposizioni non si applicherà più il paragrafo 2.2 degli “Orientamenti di vigilanza dalla Banca d’Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti, relativo alla “Valutazione dell’idoneità degli esponenti” in quanto sostituito dal Capo II, paragrafo 3, delle Disposizioni.
Nello specifico, le Disposizioni riguardano le comunicazioni alle autorità sulla fornitura del servizio e sui requisiti di onorabilità e di idoneità dei partecipanti al capitale e degli esponenti, da sottoporre alla procedura di valutazione standard valida per tutti gli intermediari.
Gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia devono trasmettere alla stessa le informazioni di cui all’art. 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 entro il 25 gennaio di ogni anno.
Nel dettaglio le informazioni richieste si sostanziano nell’ elenco dei progetti finanziati attraverso la piattaforma con l’indicazione per ciascun progetto del titolare dello stesso e dell’importo raccolto, dello strumento emesso e delle informazioni aggregate sugli investitori e sull’importo investito, ripartite per residenza fiscale degli investitori stessi e distinguendoli tra sofisticati e non sofisticati.
Inoltre, entro il 30 aprile di ogni anno, vanno inviate sempre a Banca d’Italia le informazioni relative alle variazioni intervenute rispetto agli accordi di esternalizzazione.
Le Disposizioni segnano un punto importante nello sviluppo e nella diffusione di questa particolare forma di investimento che negli ultimi anni ha non solo esteso gli strumenti finanziari disponibili per le iniziative immobiliari ma, anche grazie alla tecnologia, si è reso molto appetibile sul mercato degli investitori.