L’omessa impugnazione dell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione preclude ogni contestazione in merito alla ripartizione interna delle spese di esecuzione.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in applicazione del quale, con la pronuncia in commento, pone fine ad una annosa ed intricata questione in tema di liquidazione delle spese di lite.
La vicenda processuale trae origine da un procedimento definito con sentenza emessa nel 1985 dal Pretore di Massa, con la quale le parti convenute del giudizio venivano condannate ad eseguire delle opere su di un bene immobile che, in seguito, diveniva oggetto di donazione in favore di To. Br., uno dei figli dei convenuti.
Successivamente, dopo l’avvenuto decesso dei donanti, emergeva la circostanza che non era mai stata data attuazione spontanea alle statuizioni contenute nella sentenza del Pretore di Massa e, pertanto, parte creditrice notificava ricorso ex art. 612 cod. proc. civ., con cui chiedeva di determinare le modalità dell’esecuzione, a tutti i figli successori dei soggetti nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza di condanna all’obbligo di fare.
Il processo esecutivo promosso nei confronti di tutti i figli dei danti causa, anche nei confronti di chi non risultava né proprietario, né in possesso del bene interessato dagli obblighi di fare, si concludeva con un’ ordinanza, resa dal giudice dell’esecuzione, di condanna in solido di tutti gli esecutati al pagamento, in favore delle creditrici, delle spese da queste sostenute per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla sentenza azionata.
Al pagamento delle spese provvedeva solo To. Br., divenuto proprietario del bene interessato dal comando contenuto nella sentenza; quest’ultimo, al fine di recuperare le somme versate, otteneva dal Giudice di pace di Massa due decreti ingiuntivi nei confronti degli altri fratelli esecutati condannati in solido al pagamento delle spese.
Proposta opposizione da uno degli ingiunti, il Giudice di Pace adito revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo insussistente la pretesa creditoria ed osservando, in particolare, che la sentenza del Pretore di Massa aveva ad oggetto l’accertamento di obblighi di fare relativi al bene di cui solo To.Br. aveva acquistato la piena proprietà, per cui le relative statuizioni potevano spiegare effetti nei soli confronti di quest’ultimo.
Il Giudice aggiungeva, altresì, che il provvedimento del giudice dell’esecuzione aveva posto le spese di procedura in solido a carico di tutte le parti esecutate e tale provvedimento nulla disponeva in merito alla ripartizione delle spese nei rapporti interni; pertanto, andava fatta applicazione di quanto previsto dall’art. 1298 cod. civ., in forza del quale la divisione dell’obbligazione solidale nei rapporti interni si presume in parti uguali, salva l’ipotesi dell’obbligazione contratta nell’interesse esclusivo di uno di essi.
Per queste ragioni, le spese erano da porsi ad esclusivo carico di To.Br., unico proprietario del bene gravato dell’obbligo di fare, per essere stata l’obbligazione contratta nel suo esclusivo interesse.
Il Giudice di appello, condividendo le considerazioni del Giudice di prime cure, rigettava il gravame proposto, da qui il ricorso per Cassazione.
I Giudici del Palazzaccio, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, evidenziano che ogni contestazione in merito alla ripartizione interna delle spese di esecuzione avrebbe dovuto essere contrastata con l’ordinaria opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. o con quella ex art. 617 cod. proc. civ.
Nel caso in esame, non essendo stata tempestivamente proposta opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spese quest’ultimo è da intendersi definitivo.
Stante la definitività del provvedimento adottato dal Giudice dell’esecuzione sulle spese, ogni valutazione circa la legittimazione passiva rispetto all’iniziativa esecutiva ex art. 612 cod. proc. civ., non è più discutibile e neppure può essere messa in discussione la ripartizione interna delle spese tra le parti esecutate.
L’incontestabilità dell’ingiunzione ex art. 614 cod. proc. civ. impone di ritenere che, all’esito di una valutazione in questa sede non più sindacabile, il giudice dell’esecuzione, nel liquidare le spese, nell’esercizio del potere di cognizione allo stesso attribuito, abbia fatto applicazione dei criteri dettati dall’art. 97 cod. proc. civ.