“Nell’ambito di giudizio di esecuzione, l’applicazione dei principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazionein ordine alla verifica anche postuma della vessatorietà delle clausole dei contratti posti a fondamento di un decreto ingiuntivo non opposto non può estendersi in via analogica ai contratti di mutuo.
Eventuali doglianze dovranno essere proposte con il rimedio dell’opposizione preventiva o postuma all’esecuzione”
Questo è quanto deciso dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza in commento.
La vicenda trae origine da un’esecuzione immobiliare promossa dalla creditrice procedente in forza di un contratto di mutuo fondiario.
Costituitosi in giudizio, il debitore esecutato presenziava all’udienza fissata per disporre la vendita, chiedendo la verifica d’ufficio della presenza di clausole vessatorie sia nel contratto di mutuo che nel documento di sintesi, ritenendo che la recente sentenza della Sezioni Unite della Cassazione in ordine alla verifica anche postuma della vessatorietà delle clausole dei contratti poste a fondamento di un decreto ingiuntivo non opposto potesse estendersi anche ai contratti di mutuo.
Il creditore procedente contestava le eccezioni formulate da controparte, eccependo la non applicabilità della citata sentenza delle Sezioni Unite a titoli esecutivi stragiudiziali, quali il contrato di mutuo, nonché la mancata proposizione della rituale opposizione all’esecuzione.
Il Giudice dell’esecuzione – investito della questione – rilevato che nel caso di specie il titolo posto a fondamento dell’esecuzione fosse un mutuo fondiario e non un decreto ingiuntivo non opposto, ha ritenuto non applicabili i principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di clausole vessatorie.
In particolare, il Giudicante ha precisato che i principi di cui alla citata sentenza possono applicarsi a quei decreti ingiuntivi non opposti e privi di motivazione in ordine al controllo di vessatorietà delle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto dedotto in giudizio con il decreto ingiuntivo.
Qualora invece il titolo esecutivo sia di formazione stragiudiziale, considerato che il debitore ha partecipato alla formazione dello stesso e che la volontà contrattuale è consacrata in un atto pubblico, nonché che l’ordinamento riconosce il rimedio esaustivo dell’opposizione preventiva o successiva all’esecuzione, secondo quanto deciso dal Giudice dell’esecuzione non trova applicazione l’ulteriore controllo sulla vessatorietà delle clausole sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite (Trib Perugia, ord. del 13/06/2023).