Il Ministero della Giustizia chiarisce, rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale di Napoli, che l’onere di provvedere al pagamento del contributo unificato nell’ambito dell’esecuzione mobiliare avente ad oggetto somme di denaro ricade sempre sul creditore pignorante.
Nello specifico, un dirigente del Tribunale partenopeo chiedeva alla DAG di fornire chiarimenti in ordine al soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato nel caso di pignoramento mobiliare avente ad oggetto somme di denaro.
In particolare, il dirigente chiedeva se fosse possibile, a tal proposito, l’applicazione della circolare emanata dalla direzione generale della giustizia civile n. prot. DAG 164795 del 20.08.2018.
Il quesito sorgeva a fronte dalla constatazione che, in tale tipologia di pignoramento, la procedura viene iscritta “d’ufficio” dal cancelliere, senza pagamento del contributo unificato, in base a quanto stabilito dall’art. 159 ter disp. att. c.p.c.
Ed infatti, a mente dell’art. 520 c.p.c., una volta eseguito il pignoramento, l’Ufficiale Giudiziario deve consegnare al cancelliere le somme di denaro vincolate che provvederà a depositarle nelle forme del deposito giudiziario.
Ebbene, il dubbio viene definitivamente sciolto con il provvedimento del 16.02.2024 reso dal Dipartimento per gli affari di Giustizia direzione generale degli affari interni, con il quale si chiarisce che «nel pignoramento mobiliare avente ad oggetto somme di denaro, la procedura esecutiva viene iscritta “d’ufficio” dal cancelliere nel momento in cui le somme gli sono consegnate dall’Ufficiale giudiziario ex art. 520 c.p.c. In questo caso, così come avviene per le procedure esecutive iscritte dal debitore o dal terzo pignorato ex art. 159-ter disp. att. c.p.c., l’onere del pagamento del contributo unificato ricade sempre sul creditore pignorante come indicato nella circolare DAG n. prot. 164795.U del 20.08.2018».