06.03.2025 Icon

Avviso di iscrizione a ruolo al terzo pignorato: non basta la notifica

“L’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi deve essere notificato al debitore e al terzo e depositato nel fascicolo telematico entro la data indicata in atti, avendo la norma lo scopo di rendere edotti i destinatari dell’atto dell’avvenuta iscrizione a ruolo dell’esecuzione presso terzi, a nulla rilevando il differimento d’ufficio a data successiva al fine del successivo deposito”.

Questo è quanto precisato dall’ordinanza del Tribunale di Roma in commento, con la quale il giudice dell’esecuzione, pur avendo accertato la tempestività della notificazione, ha dichiarato d’ufficio l’inefficacia del pignoramento e la consequenziale estinzione della procedura, assegnando termine all’opponente per manifestare il permanere o meno dell’interesse all’opposizione dallo stesso proposta.

La vicenda prende le mosse da un’esecuzione presso terzi, incardinata successivamente all’introduzione della Riforma Cartabia e in corso alla data di entrata in vigore del suo Correttivo, in cui il procedente aveva tardivamente depositato gli avvisi di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, pur avendoli tempestivamente notificati ad entrambi i destinatari entro la data di citazione in atti.

Al riguardo, il Tribunale ha precisato che l’individuazione dell’udienza di comparizione è rimessa ad una scelta del creditore procedente ed è dunque suo onere individuare una data che gli consenta di portare a compimento con solerzia l’attività processuale richiesta, così da non incorrere in decadenza.

D’altronde, nulla osta alla possibilità per il procedente di indicare una data di citazione più lontana, poiché, sorgendo il vincolo pignoratizio sin dal momento della notifica, non si verifica una compressione del diritto del creditore alla tempestiva riscossione del credito, non essendovi dilatazione dei tempi processuali.

Nel caso in esame, il procedente non solo non aveva depositato gli avvisi entro la data di citazione in atti, ma neanche entro quella differita d’ufficio (prima udienza effettiva), ma solo a seguito di ulteriore rinvio disposto dal Giudice per provvedere al deposito nel fascicolo telematico.

Secondo il Tribunale, la norma che impone la notifica entro la data in citazione ha lo scopo di notiziare i destinatari dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e rispetto alla stessa non hanno alcuna incidenza fattori esterni ed indipendenti dal creditore quali, ad esempio, il maggior carico dell’ufficio giudiziario adito.

Inoltre, il Tribunale ha cura di precisare che si tratta di un termine perentorio, legato non ad una previsione sanzionatoria, ma piuttosto alla stessa struttura del sistema, essendo la data di citazione in atti un “limite temporale automatico per l’operatività degli obblighi di custodia del terzo”.

Peraltro, trattandosi di termine perentorio, essendo stata equiparata la mancata notifica nel termine al mancato deposito, nemmeno potrebbe operare il principio della scissione degli effetti della notifica.

Quindi il Tribunale, chiarito che, per effetto del Correttivo Cartabia, tale obbligo permane ora solo nei confronti del terzo, ha accertato il mancato tempestivo deposito degli avvisi e dichiarato d’ufficio l’inefficacia del pignoramento, con conseguente estinzione della procedura esecutiva e liberazione delle somme pignorate.

Autore Giovanni Bonaccorsi

Associate

Milano

g.bonaccorsi@lascalaw.com

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