L’Assegno Unico e universale per i figli a carico, in quanto emolumento assistenziale alimentare, è da dichiararsi impignorabile.
Questo il principio espresso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Piacenza a definizione di una procedura esecutiva presso terzi nell’ambito della quale il terzo pignorato Inps aveva reso dichiarazione di quantità positiva, dichiarando la corresponsione, in favore del debitore esecutato, dell’assegno unico di importo lordo pari ad euro 1.238,30.
Il creditore procedente chiedeva disporsi l’assegnazione del predetto importo, sostenendo che le somme percepite con l’assegno unico, una volta confluite sul conto corrente del debitore, si confondono col suo patrimonio, divenendo, così, risparmio non destinato a soddisfare un bisogno concreto ed attuale.
Sul punto, il creditore richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte Penale in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme dovute a titolo di assegno familiare ex D.L. 69/1988.
La Corte di Cassazione sez. III Penale, con sentenza n. 6537/21, affermava che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto di pignoramento delle somme percepite a titolo di assegno per il nucleo familiare non opera quando le somme siano già state corrisposte all’avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare, atteso che gli arretrati corrisposti a titolo di assegni per il nucleo familiare non assolvono più alla funzione di sostenere un bisogno economico attuale.
Le basi logiche e giuridiche del ragionamento della Corte sarebbero applicabili anche al caso in cui si discute della pignorabilità dell’assegno unico, come confermato dal Tribunale di Asti con Ordinanza del 20 giugno 2024 secondo cui: “[…] Quanto corrisposto a titolo di assegno unico Inps in data antecedente alla notifica del pignoramento presso terzi, pertanto, si è confuso con il patrimonio della correntista e può pertanto essere assoggettato a pignoramento. Quanto versato successivamente alla notifica del pignoramento, gode del requisito dell’impignorabilità e va restituito alla ricorrente […]”
L’ordinanza del Tribunale di Piacenza è illuminante in merito alla natura dell’istituto dell’assegno unico per il nucleo familiare ed ai limiti delle azioni esecutive e rende necessaria una breve digressione sull’istituto in parola.
L’assegno unico è una misura adottata “Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile”, così come definita dall’art. 1 della legge delega 46/2021.
L’istituto, introdotto con il D.Lgs. 230/2021, aveva altresì lo scopo di razionalizzare l’intero sistema delle misure a sostegno della natalità e dei nuclei familiari con figli a carico, composto, in precedenza, da bonus erogati dagli enti previdenziali come anche una sequela infinita detrazioni fiscali.
Proprio in tema di assegno unico universale, il Tribunale di Piacenza ha ricostruito la vicenda partendo dalla disciplina normativa informatrice della materia dei pignoramenti.
Invero l’art. 545 cod. proc. civ. a norma prevede che: “ (I) Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. (II) Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”.
Da qui l’applicazione all’assegno unico per il nucleo familiare del divieto di pignoramento anche in forza dell’art.1 del D.p.R. 180/1950 il quale prescrive che: “Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati e a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti”.
Sulla scorta delle richiamate disposizioni il Tribunale di Piacenza, nel disattendere ogni contraria indicazione, ha ricondotto l’assegno unico corrisposto dall’INPS alla debitrice nell’alveo dei crediti alimentari, pignorabili solo in presenza di ristrette condizioni, non ritenute sussistenti nel caso sottoposto al suo esame.
La pronuncia ha sicuramente il pregio di porre un limite invalicabile alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di assegno unico, a prescindere dal loro confluire in un unico calderone, non operando quella distinzione tra crediti mescolati al patrimonio del debitore e non, operante per diverse dazioni, ma non per quelle alimentari.