17.12.2024 Icon

Appello incidentale: quando si considera tempestivo?

“Nel calcolo della tempestività per la costituzione in giudizio dell’appellato, necessaria per proporre un appello incidentale, il termine previsto dall’art. 166 c.p.c. deve essere calcolato escludendo il giorno iniziale, cioè quello dell’udienza indicata nell’atto di citazione, e includendo invece il ventesimo giorno antecedente all’udienza stessa. Questo criterio garantisce che la costituzione sia considerata tempestiva, tutelando il diritto alla difesa anche nell’ambito di un appello incidentale tardivo.”.

Questo è quanto affermato con la recentissima sentenza in commento dalla Corte di Cassazione, la quale è intervenuta con una pronuncia che ha fatto chiarezza sui criteri di verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellato, necessaria per la proposizione di un appello incidentale. La Suprema Corte ha infatti stabilito che il termine di venti giorni, previsto dall’art. 166 c.p.c., deve essere calcolato escludendo il giorno iniziale, ovvero quello dell’udienza indicata nell’atto di citazione, ma includendo il giorno finale, vale a dire il ventesimo giorno antecedente l’udienza stessa.

Il caso trae origine da un’azione legale promossa dai familiari di una paziente deceduta dopo essere stata ricoverata presso tre diverse strutture sanitarie. I congiunti avevano chiesto un risarcimento danni contestando profili di responsabilità sanitaria. In primo grado, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la responsabilità solidale delle strutture, ripartendola rispettivamente nella misura del 20% per la prima e del 40% sia per la seconda che per la terza.

La sentenza veniva dunque impugnata dalle strutture sanitarie, una delle quali aveva proposto appello incidentale tardivo. La Corte d’Appello di Roma, riuniti i procedimenti, rigettava gli appelli principali e dichiarava inammissibile quello incidentale, ritenendo che la costituzione in giudizio dell’appellante fosse avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza.

Solo due, delle tre strutture condannate, avevano proposto ricorso in Cassazione lamentando, in un caso, l’erroneità del criterio adottato per calcolare il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante incidentale.

La Corte, pronunciatasi sul punto, ha stabilito che il termine per la costituzione in giudizio deve essere calcolato escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale; in applicazione di tale principio ha concluso che l’appello incidentale fosse stato tempestivamente presentato, essendosi costituita in giudizio l’appellante esattamente nel ventesimo giorno. Quindi, esclusa l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto, proprio per l’obiettiva interrelazione esistente tra i coobbligati in solido in ragione della misura percentuale di responsabilità stabilita dal Tribunale per ciascuno di loro, la Cassazione ha disposto l’annullamento della decisione con rinvio della questione di merito alla Corte d’Appello. Ciò in quanto, l’eventuale esclusione di responsabilità in capo anche solo a una delle stesse, avrebbe inevitabilmente comportato una rimodulazione della misura ancora gravante in capo alle altre, tenendo conto proprio dell’interconnessione tra i coobbligati solidali nel caso di specie.

Con questa pronuncia quindi la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di un’applicazione rigorosa e uniforme dei criteri processuali evidenziando come il rispetto delle norme sul calcolo dei termini processuali rappresenti un aspetto cruciale per tutelare il diritto di difesa e assicurare la validità degli strumenti giuridici, come l’appello incidentale.

Autore Anastasia Spera

Trainee

Milano

a.spera@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto dell'Esecuzione Forzata ?

Contattaci subito