Il Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 70/2023/PC_2-2023/B, approvato lo scorso 19 gennaio 2024, è tornato ad occuparsi della controversa questione dell’applicabilità della normativa antiriciclaggio in sede di vendita forzata, evidenziando le criticità della nuova disciplina introdotta dal legislatore con la Riforma Cartabia e le relative problematiche interpretative.
Gli interventi apportati dalle recenti modifiche legislative, come noto, hanno infatti esteso l’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio anche all’acquisto effettuato nell’ambito di procedure esecutive.
In particolare, il comma 41 dell’art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 ha previsto l’estensione alle procedure espropriative delle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, apportando modifiche agli articoli 585, 586 e 591-bis c.p.c.
Per quanto le modifiche apportate abbiano cercato di colmare il vuoto normativo previgente, hanno comunque lasciato aperti molti dei problemi riscontrati nel vigore del precedente regime, quali, a titolo esemplificativo: l’eventuale sussistenza di un obbligo di segnalazione di operazioni sospette, nonché, in via più generale, il ruolo del professionista delegato rispetto alla normativa in tema di antiriciclaggio.
Secondo quanto rilevato dal CNN, l’intento del legislatore appare quello di assoggettare la vendita forzata, in ragione delle peculiarità che le sono proprie, ad una disciplina comunque differente da quella generale prevista per le contrattazioni tra privati in cui interviene un professionista.
In questo senso, l’aver isolato nella prescrizione le sole dichiarazioni di cui all’art. 22, rispetto alle più complesse operazioni prescritte nell’ambito della normale attività professionale, rende, infatti, impossibile sia il contraddittorio tra soggetto obbligato e cliente/esecutore, che è presupposto dell’attività antiriciclaggio degli intermediari obbligati, sia gli approfondimenti che portano alla scelta del tipo di adeguata verifica da effettuare e sono preludio dell’eventuale segnalazione.
A ciò va aggiunto che la mancanza di una prescrizione precisa rende ad ogni modo difficoltoso definire con precisione i contenuti dell’obbligo ma anche e soprattutto individuare le conseguenze del mancato adempimento dello stesso così come la disciplina applicabile all’ipotesi di dichiarazione resa, ma in modo incompleto o mendace.
In conclusione, secondo il CNN, appare del tutto evidente come, a fronte di una disciplina così lacunosa come quella introdotta dal legislatore della riforma Cartabia, l’introduzione di specifiche indicazioni nell’ambito dell’ordinanza di delega sarebbe di grosso ausilio in sede applicativa, sia per il delegato che per il conseguimento di una disciplina uniforme, quanto meno a livello di giudice delegante (se non anche, ove possibile, di Ufficio giudiziario).