Come noto, l’art. 83 del DL 17 marzo 2020 n. 18 dispone, quanto alle udienze, che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”, salvo talune eccezioni quali, principalmente, i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (le richieste di sospensiva) e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
Oltre al rinvio d’ufficio delle udienze fissate nell’ambito dei procedimenti civili pendenti cadenti in un giorno tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 a data successiva a quest’ultima, per il periodo successivo, a partire quindi dal 16 aprile, i commi 6 e 7 del decreto attribuiscono ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla fissazione e la trattazione delle udienze, al fine di evitare assembramenti negli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.
Per quanto riguarda le udienze civili, in particolare, il citato comma 7 prevede, quali ipotesi di misure organizzative idonee a dare attuazione a quanto precede:
- alla lettera f) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, con la precisazione che lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti;
- alla lettera g) la possibilità del mero rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, con le menzionate eccezioni indicate al comma 3;
- alla lettera h) l’ipotesi di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Con riferimento alle udienze non rinviabili in questo periodo, si registrano interessanti provvedimenti che costituiscono un tentativo di contemperare entrambe le esigenze tutelate dal decreto: non potendosi rinviare tout court le udienze e intendendo perseguire la finalità del decreto di salvaguardare la salute pubblica, insieme all’esigenza di celebrare le udienze indifferibili, sono stati adottati sistemi mutuati dal citato art. 7 anche per le udienze non differibili e, quindi, da svolgersi nel periodo di sospensione delle udienze ordinarie, adottando la modalità telematica nella forma attualmente possibile.
In particolare, si segnala tra le altre un’interessante ordinanza che, dopo aver rilevato quanto sopra detto circa l’indifferibilità delle udienze in materia di sospensiva; considerata l’esigenza di escludere “la presenza fisica nella sede dell’ufficio degli avvocati e dei magistrati”, ha stabilito che “le parti producono in telematico (mediante l’applicativo Consolle) istanze e conclusioni (non memorie e comparse conclusionali) e il Collegio provvederà successivamente fuori udienza ad adottare il provvedimento” e che, “per delimitare lo spatium temporis equivalente all’udienza è disposto che le parti possono presentare note scritte in telematico entro 3 giorni prima della data dell’udienza del 26.3.20 e note per repliche entro le ore 15 del giorno previsto per l’udienza; – il Collegio deposita in telematico il provvedimento. Alla scadenza del termine previsto dal punto precedente (ore 15 del giorno previsto per l’udienza) la causa si intende assunta automaticamente in riserva (…)”; (Così App. Reggio Calabria, Ord.20.3.2020).
È chiaro che trattandosi di udienza fissata per la decisione sull’istanza di sospensiva della provvisoria esecutività di una sentenza, essa avrebbe meritato la possibilità di svolgere una effettiva discussione dinnanzi al Collegio. Pur tuttavia, in mancanza di sistemi già approntati che consentano lo svolgimento dell’udienza mediante collegamento da remoto delle parti per consentire la discussione dei difensori davanti all’Organo giudicante, questa soluzione appare comunque un’iniziativa realistica e ragionevole per contemperare le esigenze menzionate tutelate dal Decreto in questo stato di emergenza da coronavirus.
Analoghi provvedimenti sono stati già adottati per disciplinare le udienze rinviabili, ma fissate in periodo anteriore al 30 giugno 2020.
Tra gli altri, segnaliamo ad esempio un’Ordinanza con la quale un Tribunale, rinviata un’udienza di marzo a fine aprile, ha stabilito fin d’ora che:
“l’udienza si svolgerà ai sensi dell’art. 83 comma settimo lett. h) del D.L. n. 18 del 17.03.2020, secondo le modalità operative che verranno indicate dal Tribunale” e che “in difetto di indicazioni operative adottate dal Tribunale: a. i difensori saranno tenuti a depositare telematicamente le note scritte di cui all’art. 83 comma settimo lett. h) del D.L. n. 18 del 17.03.2020 un giorno prima dell’udienza; b. i difensori non dovranno presentarsi il giorno dell’udienza; c. l’omesso deposito delle note equivarrà a mancata comparizione” (così Trib. Parma 19 marzo 2020).
Anche in tal caso, pur lasciata aperta l’ipotesi della indicazione di modalità operative (riteniamo quelle che possano consentire lo svolgimento dell’udienza nella forma del collegamento da remoto con possibilità di contraddittorio orale) ha già previsto che in mancanza si potrà ricorrere alla modalità alternativa prevista dal decreto al menzionato art. 83, comma 7, lett. h).
L’auspicio è che possano presto essere utilizzate modalità di collegamento da remoto che consentano lo svolgimento delle udienze in presenza del Magistrato e dei Difensori, come già previsto dal Decreto in esame e già individuate dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati con provvedimento del 10 marzo 2020, nell’immediatezza della previsione di udienze telematiche in collegamento da remoto già ipotizzate col precedente decreto 8 marzo 2010 n. 11, poi ribadite con Provvedimento del successivo 20 marzo che ha sostituto il primo.
Tali Provvedimenti della DGSIA dispongono, entrambi all’art. 2, che per le menzionate ipotesi previste dal citato art. 83, comma settimo, lett. f), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020):Skype for Business;Teams.”
Si tratta di piattaforme online che sono comunemente utilizzate dalla maggior parte degli operatori professionale nel mondo della Giustizia, anche per attività formali collegate al processo: basti pensare ai collegamenti telematici per lo svolgimento degli incontri di mediazione o di CTU laddove non sia necessaria la presenza fisica degli interlocutori, che già si svolgevano come metodo ordinario anche in tempi precedenti all’attuale emergenza sanitaria.
Nell’attesa, quindi, che si diffonda l’utilizzo di dette piattaforme per lo svolgimento da remoto di vere e proprie udienze telematiche che consentano lo svolgimento del contradditorio in forma orale, di cui abbiamo notizia di organizzazione in corso e di qualche tentativo iniziale, registriamo comunque per il momento un’attenzione crescente sul tema.
Antonio Ferraguto – a.ferraguto@lascalaw.com
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