Il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso del Coordinamento della Conciliazione Forense (associazione che raggruppa oltre 50 Organismi di Mediazione Forense in tutta Italia) che raccoglie annullando l’art. 14 bis del Decreto Ministeriale n.180/10 e la relativa Circolare del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2015, che introducevano e disciplinavano diverse situazioni di incompatibilità per gli avvocati mediatori.
Accogliendo il ricorso presentato dal Coordinamento Forense per la Conciliazione, il Tribunale amministrativo del Lazio ha riconosciuto che con il provvedimento che ha introdotto il summenzionato articolo 14-bis, ovvero il D.M. 139/2014, aveva sostanzialmente dato vita ad uno “straripamento di potere” in materia, violando la riserva di competenza che la legge delega aveva attribuito ai regolamenti dei singoli Organismi di mediazione in tema di garanzie di imparzialità dei procedimenti di mediazione.
Il ruolo che la legge riconosce agli Organismi di mediazione, secondo i giudici del TAR, è da intendersi finalizzato proprio a garantire, tra le altre cose, anche l’imparzialità e terzietà del mediatore, il quale, comunque, è chiamato direttamente dalla legge a rendere un’apposita dichiarazione di imparzialità prima di assumere ciascun incarico di mediazione (art. 14 d.lgs. 28/2010).
Quanto alla figura dei mediatori-avvocati, prevista a seguito della riforma del “decreto del fare” del 2013 (che ha introdotto, tra l’altro, la figura dell’avvocato mediatore di diritto), il decreto ministeriale in esame (ovvero il D.M. 139/2014), non ha tenuto conto della peculiare disciplina che già regola la professione forense (cfr. l’art. 62 Codice deontologico Forense), determinando, al contrario, un’abnorme proliferazione di casi di incompatibilità e conflitti di interesse che non ha ragion d’essere e che, comunque, avrebbe dovuto essere disciplinata a livello di legislazione primaria.
Spetta dunque ai singoli organismi di mediazione il compito di dotarsi di un codice deontologico e di un regolamento che garantiscano la dovuta attenzione ai profili di incompatibilità e conflitto di interessi dei mediatori, competendo al Ministero di giustizia la relativa attività di vigilanza.
La fondatezza del ricorso proposto dal Coordinamento della Conciliazione Forense, comporta, quindi, sia l’annullamento dell’articolo impugnato, sia, per illegittimità derivata, l’annullamento della successiva Circolare Ministeriale del 14 luglio 2015 che interveniva ad interpretare (in senso restrittivo) le condizioni di applicabilità del suddetto articolo.
Un successo rilevante per il Coordinamento della Conciliazione Forense che con la sentenza ha ricevuto un importante riconoscimento dal Tribunale Amministrativo, che ne ha sancito, implicitamente, la piena legittimità.
Tar Lazio, 1 aprile 2016, n. 3989Paola Ventura – p.ventura@lascalaw.com