Lo scorso 12 settembre è stato pubblicato sulla G.U.il Decreto Legge n. 132 – dal titolo:
“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.
L’intervento “urgente” entrerà in vigore 90 giorni dopo la legge di conversione.
Un intero Capo del decreto è dedicato ad un nuovo istituto, l’ultimo nato nella famiglia degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie – più noti con l’acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution): si tratta della procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Alla disciplina di questa particolare forma di composizione consensuale e stragiudiziale delle controversie è dedicato, appunto, il capo II del decreto legge in commento.
La finalità della negoziazione assistita è quella di “risolvere in via amichevole” – definizione mutuata dal D. 28/2010 – una controversia civile riconoscendo alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo di assistenza alla negoziazione. Essa può essere facoltativa o obbligatoria, ponendosi come condizione di procedibilità per alcuni tipi di controversie.
In generale, l’iter del procedimento di negoziazione assistita disegnato dal legislatore, è il seguente (sia che si tratti di negoziazione assistita facoltativa o obbligatoria):
Innanzitutto, l’obbligo di informativa dell’avvocato. Quest’ultimo, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Se la parte sceglie di provare la nuova procedura, il legale formula alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione.
Con questo termine si designa l’accordo mediante il quale le parti convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati; esso va redatto in forma scritta a pena di nullità e, a norma dell’art. 2, deve contenere: l’indicazione dell’oggetto della controversia (che non può riguardare – lo si ripete – diritti indisponibili); l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c.; va sottoscritta dalla parti e dagli avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni.
Nel caso la negoziazione abbia successo e confluisca in accordo, quest’ultimo, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale senzanecessità del preventivo vaglio (nemmeno formale) del Giudice (omologa). Il controllo della conformità dell’accordo alle norme imperative e di ordine pubblico è svolto dagli avvocati. Diversamente, in caso di insuccesso della negoziazione, viene redatta la dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati designati provvedono a certificare.
I difensori designati per la negoziazione assistita non possono essere nominati arbitri (art 810 c.p.c.) “nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse”.
L’assistenza degli avvocati è quindi obbligatoria, ed è previsto il ricorso al gratuito patrocinio.
Gli avvocati e le parti sono tenute a comportarsi con lealtà e hanno l’obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute. E’ previsto che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;più in generale, a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell’art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’ art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.
Il legislatore ha previsto (cfr. art. 3, comma 1) anche la negoziazione assistita obbligatoria, replicando, sostanzialmente, parte delle disposizioni dettate in materia di mediazione obbligatoria dal Decreto Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche. Per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è infatti posto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si dovrà dare prova di averla esperita per poter procedere nel giudizio. Il Legislatore lascia invariata la disciplina della mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1bis, del D. n. 28/2010 che prevede una serie di controversie per le quali resta l’obbligo di procedere con il tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda, da esperirsi davanti agli organismi abilitati presso il Ministero. Così pure, restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione o mediazione.
Quanto alle norme che disciplinano i rapporti tra la negoziazione assistita e il processo, esse ricalcano quanto previsto dal legislatore in merito al procedimento di mediazione (artt. 1 e 3): l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa,fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa per la durata della procedura di negoziazione. Come detto, infatti, a norma dell’art. 2, comma 3, la convenzione di negoziazione va conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti nella convenzione stessa, fermo restando il termine di cui al comma 2, lett. a), secondo cui il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura non può essere inferiore a un mese. Se invece la negoziazione non è stata esperita, il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione e, contestualmente, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa. Lo stesso dicasi per gli effetti sulla prescrizione e decadenza, che si producono dal momento della comunicazione dell’invito a sottoscrivere la convenzione.
Nei casi in cui l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata quando l’invito non è seguito da adesione o se è stato rifiutato entro il termine di trenta giorni dalla sua ricezione, ovvero quando è decorso inutilmente il termine di cui all’art. 2, comma 2, lett. a). La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati.
Vi sono poi alcune disposizioni specifiche dettate, sempre con riferimento alla negoziazione assistita – ovviamente, facoltativa – in tema di famiglia. Anche in questo ambito è possibile ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita per le controversie tra coniugi al fine di: raggiungere una soluzione consensuale in casi di separazione personale; di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all’art. 3, co. 1, num. 2), lett. b), l. 10 dicembre 1970, n. 898; di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Ciò, limitatamente ai casi in cui NON vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
In questi casi, l’accordo produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che si sarebbero dovuti adottare per definire le controversie indicate e l’avvocato è obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art. 5 del decreto legge in questione.
23 settembre 2014(Paola Ventura – p.ventura@lascalaw.com)