21.03.2011 Icon

L’inibitoria dell’efficacia esecutiva di un lodo arbitrale

– in Il Corriere del Merito, n.  2/11, pag. 149

Il caso dal quale ha avuto origine l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 15 luglio 2010, in commento, riguarda il ricorso proposto da un’associazione professionale contro un lodo arbitrale che ha accertato la legittimità del diritto di recesso di un professionista dalla suddetta associazione, condannando quest’ultima al pagamento di una somma di denaro

L’associazione professionale in sede di impugnazione proponeva anche istanza di sospensione dell’esecutività del lodo.La Corteaccoglieva la richiesta ed il professionista avanzava, innanzi lo stesso Collegio, istanza di revoca del provvedimento di sospensione. Il Collegio dichiarava  inammissibile l’istanza di revoca della propria precedente ordinanza di sospensione dell’esecutorietà del lodo impugnato.

La Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 830, ultimo comma, e 351 cpc, l’istanza di revoca proposta avverso l’ordinanza di concessione dell’inibitoria della vis executiva del lodo arbitrale rituale impugnato per nullità ex artt 828 ss cpc.

La Corte ha ritienuto che la predetta ordinanza di cui al novellato art 830 cpc IV comma debba essere considerata irrevocabile ed immodificabile ad opera dello stesso giudice che l’ha pronunciata, alla stessa stregua di quella collegiale di conferma o revoca del decreto di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata emesso, in via d’urgenza, dal Presidente del collegio, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 351 cpc. L’intento della Corte è stato quello di uniformare la disciplina dell’impugnabilità e revocabilità dei provvedimenti sospensivi al fine di colmare in via interpretativa le presunte lacune rinvenute nelle singole e specifiche disposizioni, ivi compresa quella contenuta nell’attuale art. 830 cpc.

La Corte ha ritenuto di dover estendere in via analogica il regime della non impugnabilità previsto dall’art. 351 comma III cpc per la sola ordinanza collegiale di conferma, revoca o modifica del decreto di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata emessa inaudita altera parte dal Presidente del Collegio in via d’urgenza prima dell’udienza di comparizione. Inoltre la Corte ha ritenuto di dover applicare, stante l’analogia funzionale del lodo arbitralecon la sentenza di primo grado, il regime di impugnabilità anche all’ordinanza di sospensione dell’esecutorietà del lodo arbitrale impugnato ai sensi degli artt. 828 e seguenti cpc.

L’ordinanza in commento rappresenta l’ennesima manifestazione di un ormai consolidato atteggiamento di chiusura della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di controllo sui provvedimenti di inibitoria, con la conseguenza che nel corso del tempo, nella prassi, i provvedimenti in discorso sono diventati incensurabili.

Preme sottolineare che la giurisprudenza sul punto ha assunto coerentemente la medesima posizione tanto con riferimento alle disposizioni che predicano espressamente la non impugnabilità del provvedimento con cui si concede o si nega l’inibitoria quanto con riferimento alle disposizioni che invece tacciono sul punto.   

(Nadia Rolandi – n.rolandi@lascalaw.com)