Qual è la sorte del giudizio se il procedimento di mediazione demandato dal Giudice viene attivato solo nei confronti di alcune delle parti? Il Tribunale di Messina fornisce una risposta a tale interrogativo, chiarendo gli effetti dell’attivazione parziale della mediazione, con particolare riferimento all’ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tribunale di Messina, 10 novembre 2025, n. 4718
Nel caso di specie, con ordinanza motivata, il Giudice disponeva che le parti esperissero un “tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 28/2010, con onere d’impulso a carico della parte più diligente”, assegnando termine di 15 giorni. L’attrice si rendeva in effetti parte diligente, attivando la procedura, ma nei confronti di una sola delle altre parti di causa, omettendo di coinvolgere anche i responsabili civili, qualificati come litisconsorti necessari nel giudizio.
All’udienza successiva veniva eccepita l’omessa proposizione della mediazione e il Tribunale, accogliendo la doglianza, dichiarava l’improcedibilità della domanda giudiziale, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Infatti, il Giudice chiariva che anche la mediazione delegata “dev’essere partecipata da tutte le parti, a pena di improcedibilità della domanda, in quanto la natura stessa della mediazione richiede il contatto diretto tra le parti per poter addivenire ad una soluzione concordata”.
Il Tribunale, dunque, ha ribadito un principio ormai consolidato: la mediazione demandata dal Giudice costituisce a tutti gli effetti una condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, come tale, deve essere esperita correttamente sotto il profilo soggettivo. La partecipazione di tutte le parti necessarie non è un adempimento meramente formale, ma un requisito di validità della mediazione stessa. Infatti, se finalità della mediazione è quella di cercare di addivenire ad un accordo transattivo, suo presupposto è evidentemente la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
Irrilevante è la circostanza per cui l’onere di promuovere la mediazione fosse stato formalmente posto di tutte le parti: tale disposizione legittima al massimo la compensazione delle spese di lite, come avvenuto nel caso esaminato, ma non esclude il fatto che chi decide di attivare la procedura debba farlo correttamente.
09.07.2026