Con una recentissima Sentenza il Tribunale di Salerno è tornato ad esprimersi sull’onere di attivazione della procedura di conciliazione nelle controversie disciplinate dal Testo integrato conciliazione “TICO”.
In particolare, il Tribunale ha ribadito come la recente pronuncia della Corte di Cassazione 19596 del 2020 non si applichi alle controversie in parola e l’onere di attivazione della procedura di conciliazione ricada sul Cliente finale precisando che:
“[..] va preliminarmente rilevato il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell’energia elettrica e del gas, come da delibera n. 209/2016 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) approvativa del TICO (Testo Integrato Conciliazione).
Ora, considerato che, alla luce della disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie suindicate, così come prevista dal TICO, l’attivazione delle medesime spetta al cliente o utente finale (da intendersi, nella specie, quale soggetto che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi regolati da ARERA), non vi è dubbio che nel caso in esame il tentativo obbligatorio di conciliazione dovesse essere proposto dall’odierna opponente, la (OMISSIS), in favore della cui utenza è intervenuta la somministrazione di energia elettrica da parte della società opposta.
D’altro canto, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, non rientrando la presente controversia tra quelle soggette a mediazione obbligatoria (specifica e diversa ipotesi in ordine alla quale è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19596/20 il principio secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sull’opposto), bensì presentando la disciplina della relativa materia notevoli analogie con quella in tema di telecomunicazioni (poiché attinenti entrambe alla regolazione di servizi di pubblica utilità, di interesse economico generale), deve ritenersi ravvisabile l’opportunità di porre l’onere di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui sopra a carico della parte che ha l’effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell’opposizione al provvedimento monitorio; giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l’utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo.
Si tenga, peraltro, conto che l’opponente assume in detto giudizio la veste processuale di attore gravando sullo stesso la scelta se provvedere o meno all’instaurazione di un procedimento che sottoponga al giudice il vaglio sulla fondatezza della domanda, sia la circostanza che il decreto ingiuntivo è un provvedimento di per sé suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata opposizione, per cui la parte che ha interesse ad impedire che ciò avvenga è tenuta ad attivarsi, anche promuovendo il predetto tentativo.
In difetto di espletamento, a cura dell’odierno opponente, del tentativo obbligatorio di conciliazione, andrà, pertanto, per le motivazioni suesposte, dichiarata nella specie l’improcedibilità dell’opposizione.”