Con la recente sentenza n. 997 emessa il 15 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile è intervenuta allo scopo di stabilire se, nel caso di sosta temporanea di veicoli sul fondo gravato da servitù di passaggio, si debba automaticamente configurare un aggravamento del diritto reale.
Nella fattispecie in commento, l’area chiusa gravata dalla servitù di passaggio era rappresentata da un cortile di notevole estensione, atto a contenere svariati posti auto, su cui la servitù era stata costituita non per consentire il mero transito ma per raggiungere con i veicoli il fondo dominante.
Nel caso di specie, la ricorrente, titolare del diritto di servitù di passaggio e vittoriosa in primo grado ma soccombente in appello, invocava la violazione o falsa applicazione dell’art. 1064 c.c. in quanto il Giudice dell’impugnazione, acclarata l’esistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore della medesima, avrebbe errato nell’escludere la facoltà di utilizzare l’area cortilizia per la sosta degli automezzi.
Ed invero, i furgoni dei fornitori della società ricorrente utilizzavano tre volte a settimana il cortile di cui è causa per il carico e lo scarico di materiale necessario per lo svolgimento dell’attività esercitata dalla medesima, sostandovi per venti minuti; i mezzi, dunque, non venivano parcheggiati nel cortile, ma vi stazionavano al solo fine di svolgere le operazioni di carico e scarico.
La Suprema Corte, dunque, è intervenuta al fine di determinare se la sosta temporanea costituisca una normale modalità di esercizio dello ius in re aliena, già riconosciuto ed acclarato dai giudici di merito o se, invece, costituisca un aggravamento del diritto di servitù, concludendo per l’accoglimento della posizione della società ricorrente.
La Corte di Cassazione rileva, infatti, che la sosta per un breve lasso di tempo dei veicoli sull’area oggetto del diritto di passaggio non poteva essere esclusa poiché, in tal caso, verrebbe meno l’essenza stessa del diritto reale, non potendosi ravvisare alcuna utilitas nella facoltà di entrare e transitare su un’area chiusa per raggiungere il fondo dominante, senza potervi però sostare neanche per le operazioni di carico e scarico.
In definitiva, sostiene la Suprema Corte, “la sosta temporanea dei mezzi sul cortile oggetto di causa non ne implica l’asservimento allo scopo di parcheggio, ma rientra nelle facoltà necessarie, in considerazione della natura urbana dei fondi e dello stato dei luoghi (in particolare, in considerazione della natura chiusa dell’area interessata al diritto di passaggio), al concreto esercizio del diritto in re aliena. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui <<A norma dell’art. 1064, comma 1, c.c., il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ed è comprensivo anche degli adminicula servitutis e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l’esercizio del diritto e senza le quali l’utilitas della servitù non potrebbe ricevere attuazione>> (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16322 del 30/07/2020, Rv. 658745; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2643 del 10/02/2016, Rv. 638743)”.
Nella sentenza in commento, dunque, la Suprema Corte fa proprio il principio già enunciato dalla medesima sezione con la Sentenza n. 14472 del 30/06/2011 secondo cui “l’aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo in tale ipotesi l’indagine del giudice di merito essere diretta ad accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione dell’onere gravante sul fondo servente”.
12.03.2026