30.01.2025 Icon

Servitù di passaggio del fondo intercluso e litisconsorzio necessario

Con la recente sentenza n. 1900 pubblicata il 27 gennaio 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito i presupposti affinché possa ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio in un giudizio per l’acquisto per usucapione della servitù coattiva di passaggio del fondo intercluso.

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio il condominio confinante al fine di chiedere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio pedonale e carraio. Sostenevano che il fondo avesse già acquisito il diritto di passaggio iure servitutis publicae, rappresentando tale percorso l’unica via di accesso al fondo medesimo, altrimenti intercluso.

La domanda, accolta in primo grado, veniva invece rigettata dalla Corte d’Appello che riteneva non essersi correttamente instaurato il contraddittorio.

Ed invero, il Giudice di secondo grado osservava che l’azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono tra quello intercluso e la pubblica via: solo in questo modo e, dunque, solo garantendo la costituzione del passaggio nella sua interezza, può realizzarsi la ratio del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall’art. 1051 c.c.

Nel caso di specie, non tutti i proprietari dei fondi esistenti tra quello intercluso e la pubblica via erano stati citati in giudizio e, dunque, la sentenza di prime cure veniva riformata non essendosi costituito il contraddittorio nei confronti dei proprietari pretermessi.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, investite della questione nomofilattica, sono intervenute con la sentenza in commento, definitivamente pronunciandosi in favore del litisconsorzio necessario.

Le S.U. ritengono infatti che “l’azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nelle ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei pulirimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto”.

È proprio la natura del diritto che il Giudicante è chiamato a costituire ad imporre la compresenza in giudizio di tutti i proprietari degli anzidetti fondi: è necessario infatti scongiurare che alcune aree rimangano prive di accesso ma dovrà essere indivuato un percorso idoneo ad assicurare lo sbocco sulla pubblica via, determinabile unicamente in una situazione di perfetto contraddittorio.

Le Sezioni Unite concludono affermando che il principio di diritto vale per le fattispecie contemplate dagli articoli 1051, comma 3 e 1052 del Codice Civile e, dunque, “in mancanza dell’integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda”.

Autore Erica Aprile

Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Utilities ?

Contattaci subito