29.06.2023 Icon

Non lede la servitù il manufatto che riduce l’ampiezza del passaggio

In materia di servitù di passaggio, l’art. 1067 del Codice Civile statuisce in merito alla tutela dell’integrità e della conservazione della servitù medesima, sancendo da un lato il divieto in capo al proprietario del fondo dominante di apportare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente e, dall’altro, il divieto, in capo al proprietario del fondo servente, di compiere alcuna azione che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.

La violazione della disposizione normativa, tuttavia, non discende automaticamente dalla costruzione di un manufatto che riduca l’ampiezza del passaggio, in quanto sarà necessario valutarne preliminarmente l’effettivo impatto sulla misura della servitù nonché sullo stato dei luoghi originario.

Sull’argomento è intervenuto recentemente il Tribunale di Udine che, con la sentenza n. 613/2022 del 21/06/2022, ha affrontato proprio la questione circa la sussistenza del nesso eziologico tra la presenza di interventi posti in essere dai proprietari del fondo dominante e la violazione del principio di conservazione dell’ampiezza della servitù.

E, segnatamente, il Tribunale ha rilevato che l’elemento dirimente della vicenda deve necessariamente discendere dalla verifica dello stato dei luoghi: la modifica apportata dagli interventi dei convenuti, infatti, deve essere tale da produrre “un’apprezzabile riduzione della possibilità di utilizzo della detta servitù”.

All’esito del giudizio, il Tribunale appurava invece l’assoluta coincidenza tra le misure perimetrali originarie della servitù e le misure della medesima a seguito dell’apposizione del manufatto: sulla scorta dell’inesistenza di variazione alcuna nella misura, lo stato dei luoghi non può che ritenersi inalterato e, di conseguenza, non può considerarsi violato il principio di conservazione della servitù di passaggio.

A ciò si aggiunga che, oltre alla piena conservazione dello stato dei luoghi, il Tribunale aggiungeva che anche il transito risultava perfettamente praticabile nonostante la presenza di tale manufatto la cui sussistenza, dunque, non sarà idonea ad integrare la violazione dell’art. 1067 c.c.

In conclusione, dunque, la norma in esame non esclude la possibilità che sulla servitù di passaggio vengano effettuati interventi o costruzioni: purtuttavia, detti interventi o, come nel caso di specie, manufatti, non devono in alcun modo ledere la misura originaria della servitù nonché la praticabilità del transito, in ottemperanza al generale principio di conservazione della servitù di passaggio.

Autore Erica Aprile

Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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