All’esito del giudizio in cui il nostro studio legale ha assistito una delle maggiori Società responsabili della progettazione e della gestione delle reti di trasporto e dispacciamento del gas naturale sul territorio nazionale, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ha emesso la recentissima Ordinanza n. 25630 del 25/09/2024, con cui è intervenuta allo scopo di definire le conseguenze in caso di uso solo parziale del diritto di servitù di metanodotto e, in particolare, cosa accade quando la concessionaria non utilizzi per oltre vent’anni una porzione di fascia asservita e, al contempo, sulla medesima fascia vengano realizzati manufatti in violazione della distanza convenzionalmente stabilita.
Nello specifico, se la mancata proibizione da parte del titolare del diritto di servitù della realizzazione dei manufatti ad una distanza inferiore rispetto a quella convenzionale – che di per sé integra la violazione del diritto medesimo – sia in grado di determinare l’estinzione per non uso della servitù limitatamente alla porzione del fondo occupata dal manufatto stesso se non rivendicata per oltre vent’anni.
Ebbene, la Corte di Cassazione con l’Ordinanza in commento si esprime in senso decisamente contrario.
I Giudici di legittimità prendono le mosse dal dettato dell’art. 1075 c.c. che statuisce che “la servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero, sicché, come già affermato da questa Corte, l’uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione. Peraltro, il principio secondo cui l’esercizio della servitù in termini quantitativamente o qualitativamente minori, rispetto a quelli consentiti dal titolo, non comporta estinzione, nemmeno parziale, del relativo diritto, che permane nella sua interezza, opera a prescindere dalle cause di detta limitazione e, quindi, tanto nel caso in cui essa dipenda da inerzia del titolare, quanto nel caso in cui sia provocata da eventi impeditivi naturali, ovvero imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante”.
Ne discende che il divieto di edificare ad una distanza convenzionale dalle tubazioni costituisce un’obbligazione accessoria alla servitù di metanodotto, in quanto a questa funzionalmente collegato e, dunque, non è suscettibile di prescrittibilità indipendentemente dall’estinzione della servitù stessa che, in ogni caso, non si configura nella fattispecie in commento.
Per l’effetto, in conclusione, la Corte rigetta altresì la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il dedotto diritto acquisito per usucapione di mantenere i manufatti realizzati a distanza inferiore, “giacché una condotta siffatta costituisce un mero illecito atto a turbare il diritto reale in esame e non un possesso utile ad usucapire”.