Il Giudice di Pace di Torre Annunziata si è recentemente espresso in merito al riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal cliente finale opponente.
In particolare, il Giudice di Pace di Torre Annunziata ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal cliente finale contrattualmente legato al trader dell’energia, disattendendo la chiamata in causa del terzo formulata dall’attore sulla scorta della eccepita indisponibilità dell’immobile nel periodo di cui alle fatture azionate.
L’adito Decidente statuisce, infatti, che “Risulta documentalmente provato, e per la verità ammesso dalla stessa opponente, che la stessa non abbia mai provveduto a richiedere la cessazione della fornitura, passaggio necessario, allorchè non si abbia più la disponibilità dell’immobile, e unico idoneo a tutelare il contraente da addebiti per consumi non effettuati né goduti. Agli occhi dell’opposta società, infatti, la *omissis* è, e rimane l’unica contraente e destinataria del rapporto contrattuale, che, comunque, anche a fronte delle vicende giudiziarie, la stessa non ha provveduto a cessare”.
Da un lato, dunque, il Giudice di Pace accoglie l’orientamento secondo cui è onere del cliente finale comunicare ogni modifica unilaterale del rapporto contrattuale alla società di vendita, a nulla rilevando il subentro de facto di un soggetto terzo in mancanza di apposita comunicazione di voltura/cessazione e, dall’altro, rileva che proprio tale circostanza rende inammissibile la chiamata in causa del medesimo terzo nel giudizio di opposizione.