Con il Decreto Ministeriale n. 268 del 23 luglio 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha emanato il cosiddetto Energy Release, recante la disciplina del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore.
In uno scenario focalizzato sullo sviluppo dell’autoproduzione di energia rinnovabile, l’Energy Release rappresenta un’importante misura di sostegno mirata ad incentivare e a facilitare gli investimenti in autoproduzione nei settori a forte consumo di energia elettrica, in considerazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – PNIEC ed in attuazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 181/2023 convertito con legge n. 11/2024 (cd. Decreto Energia 2023).
Le misure già previste dal D.M. del 23 luglio 2024, sono state ulteriormente specificate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA con la recentissima Deliberazione 583/2024/R/EEL del 27 dicembre 2024.
Protagonisti delle nuove misure in commento sono i cosiddetti clienti finali energivori, quelle imprese che consumano una quantità significativa di energia nel loro processo produttivo, che risultino iscritte nell’apposito elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA: le nuove disposizioni consentono alle imprese energivore di partecipare, anche in forma aggregata, alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica bandita dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE tramite la presentazione di apposita manifestazione d’interesse entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all’anno medesimo, indicando l’impegno a realizzare in proprio o tramite soggetto terzo, una nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili.
Obiettivo della nuova disciplina è quello di incentivare l’autoproduzione da fonti rinnovabili sulla base di un meccanismo di anticipazione e restituzione dell’energia elettrica caratterizzato da importanti agevolazioni economiche per i clienti finali energivori.
A copertura dei costi sostenuti dalle imprese energivore per la garanzia versata in fase di assegnazione dell’energia elettrica a titolo di anticipazione – somma commisurata al valore dell’energia anticipata – potrà essere riconosciuto un contributo ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 che disciplina gli aiuti “de minimis” per un valore complessivo di 100.000.000 di euro.
Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino ad un massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell’arco di tre anni, considerati su base mobile, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento europeo.
Sottoscritto il contratto di anticipazione, l’entrata in esercizio dei nuovi impianti, anche definita Repowering, dovrà avvenire entro i 40 mesi successivi: entro il medesimo termine, il cliente finale energivoro dovrà stipulare con il GSE il cosiddetto contratto di restituzione, che prevederà l’obbligo di restituzione al GSE dell’energia elettrica dallo stesso anticipata nonché del controvalore delle relative garanzie di origine. Detta restituzione dovrà avvenire entro 20 anni dall’entrata in esercizio della nuova capacità di generazione FER.
L’Energy Release prevede importanti agevolazioni per le imprese anche nella fase di restituzione in quanto il prezzo che verrà corrisposto dovrà coincidere con il prezzo di cessione, al netto dunque di eventuali rivalutazioni dovute all’inflazione, con l’unica eccezione rappresentata dall’eventuale indicizzazione durante il periodo di restituzione laddove venga prevista negli schemi di contratto utilizzati dal GSE.
Ancora una volta, dunque, l’attenzione per le energie rinnovabili permea la normativa nazionale nel rispetto degli obiettivi climatici, di sostenibilità ambientale e sviluppo economico oramai principi cardine dello scenario europeo ed internazionale.