Il Tribunale di Bologna si è recentemente espresso in merito alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall’attrice in sede di opposizione a Decreto Ingiuntivo a seguito della temporanea interruzione della fornitura.
Nel caso di specie, infatti, all’esito della verifica operata dai tecnici del distributore territorialmente competente, veniva rilevata la manomissione del contatore e, dunque, la fornitura di energia elettrica veniva temporaneamente interrotta.
Con la sentenza n. 618 del 21 marzo 2023, il Tribunale di Bologna ha statuito che il risarcimento del danno sorge quando si subisce un danno ingiusto che viola il principio del neminem laedere. L’opponente, tuttavia, non ha dimostrato che la condotta causa del danno – interruzione della fornitura di energia elettrica – abbia cagionato un danno ingiusto, né la condotta degli operatori della società di distribuzione può considerarsi contraria alla legge in quanto ha pedissequamente osservato le disposizioni legislative che disciplinano la materia.
La condotta dei tecnici del distributore, infatti, non può che essere considerata diligente in quanto, di fronte ad un contatore manomesso, non potevano fare altro che intervenire cagionando inevitabilmente una temporanea interruzione della fornitura di energia elettrica.
Allo stesso modo, parte attrice non ha adempiuto all’onere probatorio in merito agli asseriti danni arrecati dalla condotta contestata.
Il Tribunale di Bologna statuisce, dunque, che della fattispecie risarcitoria manca sia la responsabilità dell’asserito danneggiante, poiché si tratta di attività diligente, sia manca la prova del danno concludendo per il rigetto della domanda.