Il Tribunale di Bologna si è recentemente espresso in merito alla rilevanza della sentenza penale di assoluzione dal reato di furto di energia, nel caso di specie ex art. 530 secondo comma c.p.p., in materia di manomissione del contatore.
Con la sentenza n. 618 del 21 marzo 2023, il Tribunale di Bologna ha infatti ribadito l’orientamento oramai unanime della giurisprudenza, definendo la sentenza penale addirittura irrilevante nel giudizio civile di opposizione.
In tema di manomissione, infatti, si manifestano due fattispecie distinte: una responsabilità contrattuale che origina dal contratto di somministrazione, ed una responsabilità extracontrattuale che nasce dal reato.
Nel caso di specie, il Giudice penale emetteva sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. nonostante avesse riconosciuto come “incontrovertibile che il contatore sia stato manomesso e che con tale manomissione sia stato possibile attingere dal fornitore una quantità di energia elettrica superiore a quanto effettivamente misurato, anche se dall’istruttoria penale non emergeva che tale manomissione poteva essere ricondotta agli odierni imputati”.
Il Tribunale di Bologna, dunque, statuisce che la sentenza di assoluzione si limita semplicemente ad escludere, sul piano civilistico, che l’odierno opponente debba rispondere per la responsabilità extracontrattuale nascente dalla manomissione: “tale responsabilità extracontrattuale esce dunque definitivamente dal tema del decidere; o, per meglio dire, non vi è mai entrata, non essendovi alcuna domanda in tal senso. Non fu mai richiesto dalla parte opposta alcun risarcimento – parte opposta ha agito per un credito di fonte contrattuale – e, a ben riguardare, nemmeno della chiamata [ndr, il distributore territorialmente competente]. Il che esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale”, concludendo per il rigetto dell’eccezione in parola.