Con la Deliberazione ARG/gas 99/11, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha introdotto il servizio di default sulla rete di distribuzione del gas naturale, un servizio pubblico volto a consentire, mediante azioni di bilanciamento sulla medesima rete, la continuità dei prelievi in condizioni di sicurezza nel caso in cui il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione rimanga privo del proprio fornitore e continui, tuttavia, ad effettuare prelievi senza un valido titolo.
Si conclude di fatto, tra il cliente finale ed il soggetto esercente il servizio di default, un rapporto contrattuale a tutti gli effetti nell’ambito del quale il responsabile del servizio pone in essere tutte le attività funzionali alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna qualora il cliente finale non si rivolga ad un nuovo fornitore entro un termine congruo assegnato dalla regolazione, le attività funzionali alla corretta imputazione dei prelievi effettuati dall’utente nonché gli adempimenti funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione.
Ma cosa accade quando la società di distribuzione si rivela inadempiente rispetto alle prestazioni funzionali alla tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna?
Ebbene, con la deliberazione 241/2013 R/gas, l’Autorità è intervenuta al fine di prevedere misure volte a sanzionare l’inerzia dell’impresa di distribuzione laddove, in particolare, non porti a termine la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna in servizio di default di distribuzione nei termini previsti dalla regolazione anche attraverso l’esperimento, ove necessario, delle opportune azioni giudiziarie.
In questi casi, la società di distribuzione è tenuta a versare a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ora Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, una somma definita ai sensi dell’articolo 48 del TIVG – Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, misura prevista al fine di scongiurare l’inerzia del distributore nell’adempimento delle attività di propria competenza.
A seguito, tuttavia, di numerose segnalazioni da parte delle società di distribuzione, l’Autorità non è rimasta indifferente rispetto a tutte quelle fattispecie in cui l’inadempimento dell’impresa non sia imputabile alla medesima prevedendo due importanti circostanze in cui la condotta del distributore dovrà essere valutata alla luce di circostanze allo stesso totalmente o parzialmente non ascrivibili.
Quale esimente totale, ai sensi dell’attuale articolo 48.8 del TIVG, l’Autorità ha disposto che, nel caso in cui il mancato rispetto delle tempistiche stabilite per la disalimentazione sia dovuto ad atti di autorità pubblica, la società di distribuzione venga ritenuta del tutto scevra da responsabilità e, dunque, non sarà tenuta a versare alcuna somma a CSEA relativamente al periodo in cui i predetti atti hanno avuto effetto.
Solo parziale, invece, l’esenzione prevista dall’attuale articolo 48.7 del TIVG, che riconosce all’impresa di distribuzione che fornisca idonea documentazione atta ad evidenziare la comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione nei termini previsti, la facoltà di versare un ammontare ridotto pari al prodotto tra il 5% dei ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di distribuzione e che non è stato disalimentato.
Per quanto concerne la valutazione delle istanze di esonero parziale, l’Autorità ha elaborato una serie di ipotesi ricorrenti al fine di poter definire gli standard minimi di condotta dell’impresa di distribuzione il cui adempimento, dunque, diviene condizione sufficiente per l’accoglimento dell’istanza di esonero.
All’Appendice 1 del TIVG, Arera ha dunque individuato una serie di fattispecie in cui la mancata disalimentazione deriva da causa non imputabile all’impresa di distribuzione la quale, in ogni caso, deve aver posto in essere gli adempimenti minimi richiesti dalla diligenza specifica d’un professionista e, segnatamente, in caso di decesso, irreperibilità, trasferimento o espatrio del cliente finale, in caso di cessazione della materia del contendere a seguito dell’avvenuto pagamento delle fatture da parte del cliente finale nonchè in caso di rigetto delle iniziative giudiziarie a causa della mancata produzione in giudizio di documenti ritenuti essenziali ma la cui formazione spetta al venditore.
Laddove l’istanza di esonero si fondi su una delle ipotesi tipiche testè illustrate, se formalmente completa e coerente si considera automaticamente approvata dall’Autorità al momento della sua ricezione da parte di CSEA.