Con il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il legislatore ha introdotto significative novità e modifiche nel sistema giudiziario italiano, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza e l’accessibilità.
Tra gli obiettivi più rilevanti della Riforma Cartabia, una posizione centrale è riservata agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, quali le procedure di conciliazione, mediazione e negoziazione assistita, il cui previo esperimento quale condizione di procedibilità del giudizio viene esteso a nuovi e diversificati ambiti di applicazione, fra cui il settore dell’energia e del gas.
Nel processo di adeguamento alle innovazioni introdotte dalla riforma, si è rivelato tanto critico quanto inevitabile il quesito circa l’applicabilità del Testo Integrato Conciliazione (TICO) nell’ottica del nuovo scenario imposto dalla riforma.
Tale testo normativo disciplina, infatti, “le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’autorità per l’Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico” e sin dal 1° gennaio 2017, data in cui è entrato in vigore, prevedeva già, all’articolo 3, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione e per clienti finali di gas alimentati in bassa pressione da esperirsi “presso il servizio Conciliazione dell’Autorità, nel rispetto del presente provvedimento ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 14”, vale a dire Camere di commercio, industria e agricoltura, previa stipula di apposito protocollo di intesa tra Unioncamere e l’Autorità.
Tale tentativo è espressamente previsto come “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera b, della legge 481/1995 e dell’articolo 141, comma 6, lettera c, del Codice del consumo, e “si considera avverata se il primo incontro presso il servizio di conciliazione da svolgersi non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda completa di conciliazione, si conclude senza l’accordo”.
Ebbene, alla luce della riforma Cartabia l’aspetto problematico è rappresentato indubbiamente dalla individuazione della parte onerata dell’attivazione della procedura di conciliazione.
Il TICO, in materia, si appalesa pacifico, come chiarito dalla pronuncia del Tribunale di Verona che, con la famosissima sentenza n. 218/2022, ha precisato che “l’articolo 6.1 del Testo integrato Conciliazione onera espressamente il solo cliente finale dell’attivazione della procedura in parola, escludendo così al contempo che essa possa essere attivata dall’operatore o gestore, qualifica che spetta alla convenuta opposta. Si noti poi che la previsione dell’obbligo per il consumatore di promuovere una procedura di conciliazione, avente caratteristiche di agevole accessibilità e costi estremamente contenuti, costituisce il frutto, e al contempo il rimedio, di una situazione di assimmetria tra lui e l’operatore, come è stato riconosciuto in più occasioni dalla Corte di Giustizia Ue.”
Tuttavia, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, le Corti di merito sono state investite dell’onere di dirimere tale questione, sulla scorta dell’eccezione secondo cui non sarebbe applicabile la disciplina prevista dal TICO ma la più generale disciplina prevista dal D. Lgs. 149/2022 che, invece, pone l’onere di attivazione delle procedure stragiudiziali quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale in capo all’attore sostanziale.
Ebbene, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia, non potrà certo venire sottaciuta la peculiarità del settore dell’energia e del gas, la cui normativa di settore si manifesta addirittura più favorevole al consumatore/cliente finale, così come chiarito dal Tribunale di Latina con la recentissima sentenza n. 1263/2024, pubblicata l’11 giugno 2024.
Onerato di decidere in merito all’eccezione formulata da parte opponente relativamente all’asserita improcedibilità della domanda sulla scorta del mancato previo esperimento della procedura di conciliazione, l’Adito Decidente ha infatti ribadito che “l’iniziativa per l’attivazione di suddetta procedura stragiudiziale di composizione della lite, per come disciplinata dal “Testo Integrato In Materia Di Procedure Di Risoluzione Extragiudiziale Delle Controversie Tra Clienti O Utenti Finali E Operatori O Gestori Nei Settori Regolati Dall’autorità Di Regolazione Per Energia Reti E Ambiente – Testo Integrato Conciliazione (TICO)” a partire dal 1° gennaio 2017 (deliberazione 383/2016/E/com e successive), spetta al cliente, il quale, qualora “intenda attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo” (art. 6.1, allegato A della citata delibera).
Appare evidente, dunque, che alle controversie relative al settore dell’energia e del gas dovrà, ancora, trovare applicazione la disciplina introdotta dal TICO che, si rammenta, offre al consumatore sin dal 2017 un percorso più rapido e meno oneroso di risoluzione delle controversie rappresentando un essenziale ed irrinunciabile strumento deflattivo del contenzioso.