L’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, interviene ancora una volta, con la Deliberazione 457/2024/R/EFR del 5 novembre 2024, per dare riscontro alle esigenze sempre più imperanti di sviluppo di mercati elettrici efficienti ed integrati nell’ottica di una transizione energetica governata dal principio dell’ottimizzazione delle risorse e delle energie rinnovabili.
In particolare, proprio al fine di incentivare l’utilizzo di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, l’Autorità ha previsto sin dal 2008 che la commercializzazione dell’energia prodotta in eccesso dall’impianto fotovoltaico, possa essere a propria volta commercializzata attraverso due modalità alternative: lo scambio sul posto ed il ritiro dedicato.
Il 1° gennaio 2008, veniva introdotto il ritiro dedicato, che consiste nella possibilità di cedere al Gestore dei Servizi Energetici – GSE l’energia elettrica immessa in rete, applicando le condizioni di mercato. I contratti di ritiro dedicato hanno una durata di un anno solare e vengono rinnovati tacitamente, con facoltà per i produttori di recedere dal contratto in qualsiasi momento inviando la disdetta tramite il portale dedicato almeno 60 giorni prima della data di recesso desiderata.
Successivamente, con la Deliberazione 570/2012/R/EFR, l’Autorità istituiva l’ulteriore ed alternativo sistema del servizio di scambio sul posto, una peculiare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente rispetto al momento in cui avviene la produzione. Tale modalità alternativa è applicabile al caso di configurazioni che includano nelle relative convenzioni di scambio sul posto impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti di produzione di cogenerazione ad alto rendimento per una potenza complessivamente installata pari a 500 kW.
I due sistemi hanno convissuto, seppur quali scelte tra loro alternative, per circa un decennio, fino a quando l’Unione europea ha emanato la direttiva 2018/2001 che, per il raggiungimento dei traguardi di incremento della quota energia da fonti rinnovabili in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione, ha determinato di armonizzare il sistema di incentivi attraverso il superamento dello scambio sul posto a favore di un sistema basato sulla condivisione di energia, nella bivalente declinazione delle comunità energetiche rinnovabili da un lato e degli auto consumatori collettivi dall’altro, nell’ottica di incidere sui consumatori/contribuenti con il minor costo possibile.
Con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, il Governo italiano ha dunque recepito le finalità della direttiva determinando, a seguito di un’attenta valutazione costi/benefici per il cliente consumatore, la graduale eliminazione dello scambio sul posto in favore del solo ritiro dedicato senza, tuttavia, specificarne le modalità operative.
È dunque recentemente intervenuta l’Autorità con la Deliberazione 457/2024/R/EFR del 5 novembre 2024, proprio al fine di dar inizio ad una progressiva e non ancora compiuta regolamentazione del passaggio verso un unico sistema di incentivi valutando, a seguito delle interlocuzioni con il GSE, l’idoneità del ritiro dedicato alla gestione degli impianti di produzione attualmente in scambio sul posto con convenzione in scadenza al 31 dicembre 2024 e non più rinnovabili.
E, segnatamente, l’Autorità ha dato impulso alla regolamentazione del progressivo passaggio dallo scambio sul posto al solo ritiro dedicato stabilendo che, raggiunto il limite di quindici anni dalla prima sottoscrizione della convenzione di scambio sul posto, la medesima non potrà più essere rinnovata e, a seguito della risoluzione della convenzione per raggiungimento del limite, il GSE dovrà liquidare, entro il successivo 30 giugno, le eventuali eccedenze maturate fino alla data di risoluzione della convenzione, in presenza dei dati necessari alla loro determinazione. Ancora, il GSE potrà attivare, per gli impianti di produzione oggetto della medesima convenzione, una nuova convenzione di ritiro dedicato qualora, in relazione ai medesimi impianti di produzione, sia decorso il termine previsto senza che sia stata presentata a Terna, quale gestore dell’energia elettrica, richiesta di attivazione di un nuovo contratto di dispacciamento in immissione.
In conclusione, l’Autorità ha contribuito ancora una volta a porre le fondamenta per dar vita concreta e regolamentata al processo legislativo che mira all’armonizzazione del sistema degli incentivi con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, mantenendo un focus dirimente sull’energia da fonti rinnovabili in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.