Con la Deliberazione 198/2025/R/Gas dell’8 maggio 2025, l’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti è intervenuta al fine di adeguare il calcolo della componente di rischio CCR alle nuove frontiere del mercato di tutela del gas.
La CCR, nel mercato di tutela del gas, è la voce di spesa che copre i rischi legati all’approvvigionamento del gas come, a titolo esemplificativo, le fluttuazioni dei prezzi dovute a fattori esterni quali climi particolarmente rigidi o eventi che determinino la variazione della domanda.
È proprio l’Arera a determinare il valore della CCR e, segnatamente, il TIVG – Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, relativamente alle condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità prevede, all’articolo 7, che la componente CCR sia calcolata considerando, oltre alla componente relativa alla vendita all’ingrosso, ulteriori rischi connessi all’approvvigionamento di gas identificati come: rischio profilo, relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente CMEM,t; rischio eventi climatici invernali, relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di temperature invernali particolarmente rigide o particolarmente miti; rischio livello, relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all’uscita dei clienti dal servizio di tutela; rischio bilanciamento, relativo all’eventuale onere che il venditore sostiene in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti; rischio pro die, relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione ai clienti finali.
Ebbene, a seguito dell’approvazione della Deliberazione 100/2023/R/com l’Autorità ha, tra l’altro, definito le disposizioni in merito alla rimozione del servizio di tutela del gas naturale e disciplinato le condizioni di fornitura alle quali i clienti vulnerabili, a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto ad essere riforniti, regolamentando il servizio di tutela della vulnerabilità e, per l’effetto, rendendo necessaria l’ulteriore riforma del TIVG al fine di garantire il corretto calcolo del valore della componente di rischio.
In modo particolare, l’Autorità ha ritenuto di dover aggiornare il rischio pro die, alla luce della riduzione dei volumi invernali potenzialmente oggetto di fatturazione nel periodo estivo per effetto della maggiore diffusione di PDR misurati con frequenza inferiore al mese, il cui consumo annuo risulta pari a circa il 13% di quello dei PDR misurati con frequenza mensile.
In altre parole, con la Deliberazione in commento l’Autorità è intervenuta sulla quantificazione dei parametri di cui all’art. 7 del TIVG, assumendo pari a zero la differenza fra costo dello stoccaggio e differenziali di prezzo stagionali.
La novità ha delle conseguenze di non poco conto per gli utenti finali: la riforma, infatti, si appalesa coerente con l’attenzione sempre dimostrata dall’Autorità nei confronti dei clienti vulnerabili in quanto di fatto annulla, per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, il prelievo in bolletta volto a coprire la minusvalenza legata al servizio di ultima istanza per il riempimento degli stoccaggi del gas.