08.05.2025 Icon

Fornitura di energia elettrica e onus probandi: la certificazione del distributore

Con la recente Ordinanza n. 10179 emessa il 17 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal cliente finale avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello riconosceva la sussistenza della fornitura di energia elettrica seppur in assenza di contratto e, per l’effetto, la debenza delle somme portate dalle fatture insolute.

La ricorrente, invero, sosteneva di non aver mai ricevuto le fatture azionate e, soprattutto, di non aver mai concluso alcun contratto con la società di vendita.

La domanda della creditrice, rigettata in primo grado, veniva dunque parzialmente accolta nel giudizio di impugnazione in quanto, prescindendo dall’assenza di un contratto o di una formale richiesta di volturazione dell’utenza elettrica, era emerso all’esito del giudizio che la società di vendita avesse fornito energia elettrica all’utenza nella disponibilità della ricorrente.

Il nodo gordiano della vicenda, a parere della Corte d’Appello, era stato dipanato dalla società di distribuzione che, tramite il controllo di apposita piattaforma, aveva accertato e dichiarato da un lato che il POD oggetto di causa fosse nella disponibilità della ricorrente e, dall’altro, che la società di vendita avesse effettivamente fornito l’energia elettrica all’utenza medesima nel periodo contestato.

In sede di legittimità, la ricorrente contesta in particolare la violazione dell’art. 2697 c.c. “per avere la Corte territoriale, in modo macroscopicamente errato, inteso come adempiuto l’onere probatorio a carico di [omissis]”.

A parere della ricorrente, dunque, la domanda non avrebbe dovuto trovare accoglimento in quanto, trattandosi di un credito vantato in relazione ad un contratto di fornitura di energia elettrica, “l’attrice non avesse fornito la prova del titolo azionato, della quale era onerata”.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza in commento, è intervenuta al fine di dirimere la questione relativa all’onus probandi ed alla violazione dell’art. 2697 c.c.

In ordine alla violazione prospettata, infatti, la Corte richiama il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite ai sensi del quale “la violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni”.

Nel caso di specie, la Suprema Corte sottolinea che la Corte d’Appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha effettivamente fornito la specifica indicazione degli elementi di natura documentale alla base del riconoscimento della pretesa azionata, quali: “le evidenze tratte dalla piattaforma gestita da [omissis] attestanti la fornitura di energia elettrica al punto di prelievo, nella disponibilità di [omissis], e fatturata da [omissis]; la documentazione prodotta dall’appellante e non contestata dall’appellata”. Dirimente, dunque, la documentazione fornita dal Distributore, idonea a corroborare la sussistenza del rapporto di fornitura di energia elettrica nonché la legittimità della pretesa creditoria.

Per converso, la Corte rileva che la ricorrente, pur richiamando in parte la motivazione indicata dalla Corte d’Appello, non la investe in alcun modo, “ossia non enuncia un contrasto con le norme regolatrice della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, assumendo il carattere unitario della pretesa azionata”, determinando l’inevitabile inammissibilità del motivo e del ricorso.

Autore Erica Aprile

Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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