13.03.2025 Icon

Fine del mercato tutelato: l’utente migrato nel libero mercato ed il diritto alla rateizzazione

L’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, interviene ancora una volta, con la Deliberazione 63/2025/R/COM del 27 febbraio 2025, al fine di ridefinire formalmente il riferimento delle condizioni di rateizzazione degli importi fatturati ai clienti finali nel mercato libero a seguito dell’intervenuta evoluzione della regolazione dei regimi di tutela.

Ed invero, già con la Deliberazione 463/2016/R/COM, l’Autorità era intervenuta allo scopo di estendere l’obbligo di rateizzazione, già previsto per gli utenti titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale nei regimi di tutela, anche agli utenti finali serviti nel mercato libero.

Analogamente a quanto previsto inizialmente per il solo mercato tutelato, dunque, la ratio dell’intervento consisteva nella necessità di garantire il diritto alla rateizzazione nei casi di fatturazione di importi anomali e nei casi di ritardo nell’emissione della fattura per un lasso di tempo superiore alle tempistiche canoniche.

E, segnatamente, la regolazione vigente disponeva che l’esercente la vendita fosse “tenuto ad informare il cliente finale – nei regimi di servizio di maggior tutela o di tutela – della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile” nei seguenti casi: mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dall’articolo 4 del TIF e fatturazione di importi anomali, di cui all’articolo 9, comma 9.2, del TIQV.

L’Autorità ha dunque stabilito che, nelle due fattispecie in commento, la società di vendita ha l’obbligo di informare e proporre all’utente finale, anche appartenente al libero mercato, la rateizzazione degli importi fatturati, come disposto dall’articolo 2, comma 3, lettere a) e c), del TIV 2012/2023 per quanto concerne il settore elettrico e dall’articolo 2, comma 3, del TIVG 2009/2023 per quanto riguarda invece il settore del gas naturale limitatamente ai punti di fornitura con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.

Ebbene, il superamento dei servizi di tutela, a far data dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese, dal 1° gennaio 2023 per le microimprese, dal 1° luglio 2024 per i clienti domestici non vulnerabili del settore elettrico e dal 10 gennaio 2024 per i clienti domestici non vulnerabili del settore del gas naturale, ha comportato la riforma sia del TIV – Testo Integrato dei Servizi di Vendita dell’Energia Elettrica che del TIVG – Testo Integrato delle attività di vendita del Gas Naturale e, per l’effetto, il venir meno del formale riferimento alle condizioni di rateizzazione degli importi fatturati ai clienti finali nel mercato libero previsto dall’articolo 11 della Deliberazione 463/2016/R/COM.

Con la Deliberazione in commento 63/2025/R/COM, l’Autorità ha inteso dunque specificare e formalizzare il riferimento delle condizioni di rateizzazione degli importi fatturati, al fine di tutelare e garantire all’utente finale il libero accesso all’agevolazione prevista, ripristinando, all’articolo 11 della Deliberazione 463/2016/R/com, il riferimento formale alla disciplina di riferimento che regola la rateizzazione per i clienti del mercato libero nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale.

In altre parole, l’Autorità ha ancora una volta posto il consumatore al centro del mercato, in ottemperanza alla ratio degli obiettivi strategici 2022/2025, al fine di garantire una comunicazione chiara e trasparente durante il delicato passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, con lo scopo di garantirne un funzionamento efficiente ed adeguato alle esigenze dell’utente finale.

Autore Erica Aprile

Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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