Con la recente sentenza n. 2475 del 26 agosto 2024, il TAR Sicilia – Palermo è intervenuto al fine di chiarire il delicato bilanciamento tra la realizzazione degli impianti da fonti di energia rinnovabile ed il rispetto delle aree vincolate.
L’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D. Lgs. 199/2021 definisce le aree “idonee” alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili utilizzando come parametro la distanza di 500 metri dalle aree vincolate.
Un parametro che se ha certamente lo scopo di individuare un’area idonea, viceversa nulla prevede circa la definizione di area “non idonea”, per la quale il comma 7 del medesimo articolo chiarisce che eventuali divieti non possono operare automaticamente “in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.
Ebbene il TAR Sicilia – Palermo ha fornito importanti chiarimenti in merito alla definizione di area “non idonea”, annullando il parere reso dalla Soprintendenza che si era espressa negativamente sulla realizzazione di un impianto agrivoltaico in un’area che non rientrava per l’intera estensione tra le aree idonee, essendo ricompresa nella fascia dei 500 metri di un’area tutelata.
Il TAR di Palermo ha infatti precisato che da tale circostanza non può discendere automaticamente la qualificazione dell’area in esame come non idonea, occorrendo all’uopo una specifica motivazione votata alla salvaguardia degli interessi opposti all’installazione dell’impianto agrivoltaico.
Nell’attuale scenario europeo in cui la transizione energetica verso fonti di energia pulita e rinnovabile ha assunto un ruolo centrale, la pronuncia in esame si appalesa coerente e all’avanguardia: le Autorità competenti non potranno prescindere dall’operare una valutazione che sia basata sul bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze paesaggistiche ed al rispetto dei beni tutelati da un lato e l’esigenza di promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, di un uso sostenibile del suolo e la tutela della biodiveristà dall’altro.