Secondo la Delibera ARERA 362/2023, così come modificata dalla Delibera 600/2023, a partire dal 1° luglio 2024, il Servizio di Maggior Tutela (SMT) – regime di fornitura nei quali le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate e stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) – non sarà più disponibile per i clienti domestici non vulnerabili (fino a tale data i clienti domestici con contratto di mercato libero possono chiedere di rientrare nel servizio di Maggior Tutela).
A partire dal prossimo mese, pertanto, i clienti non vulnerabili che non avranno sottoscritto un’offerta con un venditore del mercato libero, passeranno automaticamente, con garanzia di continuità della fornitura, al Servizio a Tutele Graduali (STG) – le cui condizioni contrattuali ed economiche sono definite dall’ARERA – con l’esercente di riferimento identificato, per ogni zona d’Italia, in fase d’asta.
Per accompagnare il passaggio al mercato libero dei clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica, l’Autorità ha previsto un percorso graduale per dare la possibilità a ciascuno di scegliere l’offerta sul mercato libero più adatta alle proprie esigenze, senza alcuna interruzione di fornitura e imponendo specifici obblighi informativi in capo ai venditori.
I clienti vulnerabili – categoria individuata dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 210, alla quale appartengono coloro che hanno compiuto 75 anni alla data della richiesta, o che si trovano in condizioni determinate economicamente svantaggiate, o i soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 L. 104/1992, o i titolari di fornitura o conviventi che utilizzano apparecchiature medico-terapeutiche salvavita, o gli assegnatari di case di emergenza a seguito di eventi calamitosi, o i titolari di un’utenza in un’isola minore non interconnessa- potranno invece scegliere di essere soggetti a condizioni contrattuali ed economiche dettate e aggiornate dall’ARERA.
La normativa rammenta, infine, che se sopraggiungono variazioni della condizione di vulnerabilità il titolare della fornitura dovrà darne comunicazione al venditore, fermo restando che anche il cliente vulnerabile può in ogni momento decidere di aderire ad un’offerta del mercato libero, con le modalità previste dal venditore nell’ambito della stessa offerta selezionata e nel rispetto degli obblighi di regolazione.