18.03.2024 Icon

Volo cancellato e giurisdizione

Nella malaugurata ipotesi in cui un volo, operato da una compagnia aerea straniera, venga cancellato, qual è il giudice competente a decidere sul risarcimento?

Nel caso di specie, i ricorrenti acquistavano un volo andata e ritorno e venivano cancellate entrambe le tratte.

I passeggeri si vedevano dunque costretti ad acquistare i biglietti con una diversa compagnia, aggiungendo uno scalo non previsto e sopportando spese conseguenti alla variazione di programma.

I poveri viaggiatori si rivolgevano dunque al Giudice di Pace di Bologna per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE 261 del 2004.

Il Giudice di Pace di Bologna dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese. La decisione veniva peraltro confermata in appello.

In particolare, il giudice dell’appello escludeva che nel caso di specie potesse trovare applicazione la Convenzione di Montreal, sui trasporti internazionali, trattandosi non già di ritardo del volo bensì di cancellazione del medesimo, con conseguente ravvisata applicabilità del Regolamento EU, e dalla disciplina pattizia del contratto, contenente clausola di individuazione della giurisdizione in Irlanda.

Il Giudice d’appello aggiungeva poi che i passeggeri avevano chiesto la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento 261 del 2004, e dunque è alle norme di tale regolamento, anche per quanto attiene alla giurisdizione, che occorreva fare riferimento, e non a quelle della Convenzione.

Avverso tale decisione ricorrevano per Cassazione i passeggeri.

La Cassazione ha chiarito che la Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.

I Giudici di legittimità hanno peraltro precisato che la stessa Corte, a Sezioni Unite, aveva già avuto modo di precisare che “In tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004), norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale” (Cass. sez. un. 3561/ 2020).

Ai sensi dell’art. 33 della citata Convenzione “L’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione, ritenendo sussistente nel caso di specie la giurisdizione del Giudice italiano, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice dell’Appello per l’esame della vicenda.

I passeggeri che dovessero avere la sfortuna di imbattersi in una cancellazione di un volo possono introdurre la causa relativa al risarcimento del danno davanti al giudice italiano rilevando eventuali clausole contrattuali in punto di giurisdizione.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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