Il Comune ha contestato ad un signore, con quattro diversi verbali, la violazione del Codice della Strada adducendo che egli sostava con il suo autoveicolo in zona di sosta regolamentata oltre il termine stabilito dal periodo determinato dai tickets.
Quest’ultimo ha presentato quattro ricorsi separati che il Giudice di Pace ha riunito, respingendo però l’opposizione.
Lo stesso ha fatto il Tribunale che, in appello, ha confermato la decisione del primo giudice.
Si arriva dunque in Cassazione, la quale è stata chiamata a pronunciarsi riguardo la sosta in parcheggio oltre il tempo consentito, in particolare riguardo il concetto di “periodo” oltre al quale può essere reiterata la sanzione.
La domanda posta alla Corte è stata la seguente: tale periodo si riferisce alla sosta autorizzata per il tempo determinato dal pagamento effettuato dall’utente o oppure alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera della sosta?
Il ricorrente lamenta che l’art. 7, comma 15, C.d.S. “andrebbe applicato solo allorquando la sosta si protrae oltre la fascia di vigenza giornaliera”.
Egli sostiene che la protrazione della sosta oltre l’orario consentito dovrebbe essere considerata un inadempimento contrattuale, e non un illecito amministrativo e l’utente sarebbe tenuto a pagare solo la differenza tariffaria non corrisposta.
La Corte ha scartato tale interpretazione, ritenendo invece che il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, non si riferisce alla sosta autorizzata per il periodo determinato dal pagamento effettuato dall’utente o indicato nel disco orario esposto, bensì alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera – o infragiornaliera – della sosta, non del disco orario né della regolamentazione tariffaria selezionata dall’utente. Con il risultato che la sanzione può essere reiterata ogni ventiquattro ore, come in effetti è accaduto nel caso in esame.
Del resto, la diversa interpretazione mossa dal ricorrente si risolverebbe in una trasformazione della natura amministrativa della sanzione in inadempimento contrattuale in contrasto con il Codice della strada, nonché con quanto affermato dalle precedenti pronunce della Corte di Cassazione.
Il ricorso viene, quindi, rigettato.